L’annosa questione dei fabbricati rurali

L’annosa questione dei fabbricati rurali

17 Gennaio 2017 0 Di Life

di Francesco Carucci.

Con la legge di Monti n. 241/2011 che all’epoca fu denominata “Decreto Salva Italia” – ma il cui nome più appropriato sarebbe stato “Ammazza Italia” – fu istituito l’obbligo per i proprietari di manufatti agricoli insistenti sui terreni e riportati in catasto terreni con la dicitura “fabbricato rurale” di provvedere a dichiarare le dette consistenze immobiliari al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012.

La conseguenza principale di tale adempimento è stata, per chi vi ha provveduto, di ritrovarsi quell’immobile – che fino a quel momento era privo di un valore catastale – con una ben precisa rendita catastale che ha determinato, o determinerà in futuro, un sicuro aggravio fiscale per i relativi proprietari.

In realtà non tutti i proprietari di questa categoria di immobili ha provveduto a censirli correttamente nel catasto fabbricati entro il prescritto termine del 30 novembre 2012 con la conseguenza che l’allora Agenzia del Territorio, poi confluita nell’attuale Agenzia delle Entrate, vi avrebbe provveduto d’ufficio addebitando ai proprietari non solo le relative spese, ma anche quelle a titolo di sanzione che oscilla da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00.

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato ufficiale pubblicato ieri 16 gennaio 2017, ha reso noto di aver provveduto alla ricognizione dei fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni e non iscritti al catasto fabbricati spiegando che, tramite i tecnici abilitati, è ancora possibile adempiere all’obbligo istituito dal Governo Monti ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Attraverso tale modalità sarà possibile dunque iscrivere gli ancora “fabbricati rurali” al catasto fabbricati beneficiando di una sanzione ridotta che ammonta ad € 172,00.

A titolo informativo faccio presente che gli immobili interessati dalla detta procedura sono ancora tanti: l’Agenzia ne ha contato n. 191 nel territorio di Palagiano, n. 117 nel territorio di Palagianello, n. 239 nel territorio di Massafra, n. 503 nel territorio di Castellaneta e n. 426 nel territorio di Mottola.

Sarà possibile consultare l’elenco dei fabbricati rurali interessati dalla procedura e identificati per foglio di mappa e numero di particella collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/ImmobiliRurali/motore.php.

Colgo l’occasione per suggerire ai proprietari che intenderanno adempiere al prescritto obbligo di chiedere contestualmente, attraverso l’apposita modulistica e ove ne ricorrano le condizioni, l’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità possibile tanto per gli utilizzi abitativi quanto per quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Quest’ultima richiesta, che è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate (se non lo si è ancora fatto) anche per i manufatti agricoli già regolarmente iscritti nel catasto fabbricati, permetterà per lo meno di non assoggettare ad IMU la detta categoria di immobili, ma, ove i comuni non l’abbiano esclusa come nel caso di Palagiano, solo a TASI.