Condono edilizio: pubblicata la nuova legge regionale

11 Novembre 2004 Off Di Life

Bollettino Ufficiale Regione Puglia

 

Bollettino Regionale n?

133

 

Pubblicato il

05 / 11 / 2004

 

 

 

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2004, n. 19

“Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Validit? effetti domande presentate
ex articolo 1 della
legge regionale
23 dicembre 2003, n. 28)

1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate dagli aventi titolo, in correlazione agli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269), fino al 7 luglio 2004 (data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 – Prima serie speciale) e dal 12 luglio 2004 (data di entrata in vigore del d.l.168/2004) e fino al 31 luglio 2004 (data di entrata in vigore della l. 191/2004), sono fatte salve a tutti gli effetti della l. 191/2004.

Art. 2
(Nuove domande)

1. Fermo restando i termini previsti dall'articolo 5, comma 1 – sub c – del d.l. 168/2004, convertito dalla l. 191/2004, i soggetti che intendono avvalersi dei benefici di legge devono presentare al Comune, competente per territorio, nei termini previsti dalla l. 191/2004, la domanda di definizione degli illeciti edilizi corredata della documentazione prevista dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

Art. 3
(Domande presentante ai sensi
delle leggi 28 dicembre1985, n. 47
e 23 dicembre 1994, n.724)

1. Le richieste di sanatoria a suo tempo presentante ai sensi della legge 28 dicembre 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivit? urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali) e della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che risultino tuttora pendenti vengono definite secondo le procedure vigenti all'epoca della presentazione dell'istanza. Le richieste che attengono a immobili insistenti su aree interessate da vincoli ex articolo 32 della l. 47/1985 vengono definite subordinatamente al conseguimento, ove non ancora intervenuto, del parere favorevole e/o nulla osta dell'autorit? competente.

Art. 4
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 28/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 28/2003 le parole: “sole se relative a immobili ricadenti in aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della l. 47/1985” sono soppresse.
Art. 5
(Accordo di programma)

1. Al fine di favorire e promuovere lo sviluppo socio-economico attraverso la valorizzazione e il miglior utilizzo del patrimonio infrastrutturale mediante l'insediamento, l'ampliamento o la delocalizzazione di attivit? produttive ritenute di particolare rilevanza nei settori dell'industria e dei servizi e comunque tali da comportare un incremento occupazionale non inferiore a centocinquanta unit? nel territorio regionale, il Presidente della Regione pu? promuovere, su richiesta di uno o pi? soggetti interessati, pubblici o privati, la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione di opere e interventi, anche in variante agli strumenti urbanistici, in aree limitrofe a infrastrutture per il trasporto ferroviario, aereo, marittimo e intermodale di rilevanza regionale.

2. L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del Presidente della Regione comporta la dichiarazione di pubblica utilit?, indifferibilit? e urgenza delle opere e degli interventi di cui al comma 1 assoggettati, ove occorra, alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit?), nonch? alle leggi regionali in materia espropriativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000. L'accordo di programma indica il termine d'inizio e di compimento dei lavori e delle eventuali espropriazioni e definisce le ricadute occupazionali dell'intervento.

La presente legge ? dichiarata urgente.

Sar? pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n? 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrer? in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, add? 03 novembre 2004

FITTO
NOTE alla Legge Regionale 3 novembre 2004, n. 19

Il testo della Legge viene pubblicata con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale – Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche – in attuazione della L.R. 13/94, nonch? dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali ? fatto rinvio.
Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 1

La LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 28, recante “Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269” ? pubblicata sul BURP n?152 del 29 / 12 / 2003. Si riporta l'art. 1:

Art. 1
1. Fermo restando il termine ultimo previsto dall'articolo 32, comma 32, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi nella Regione Puglia, i soggetti aventi titolo che intendano avvalersi del beneficio di legge devono presentare al Comune, competente per territorio, una formale dichiarazione di interesse alla sanatoria entro e non oltre il 31 gennaio 2004, con l'indicazione delle relative particelle catastali e ogni altro dato utile per evincere la localizzazione e l'estensione degli immobili da sanare, nonch? l'analitica descrizione delle opere realizzate, con allegata idonea documentazione fotografica, asseverata da un tecnico iscritto in un Albo professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche e integrazioni (ora articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

2. La tempestiva presentazione, a pena di decadenza nel termine di cui al comma 1, della suddetta dichiarazione di interesse, con la relativa documentazione fotografica asseverata in ordine alla localizzazione, consistenza e stato delle opere, costituisce condizione di procedibilit? della definizione degli illeciti edilizi, che resta comunque subordinata al rispetto degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge.

Il DECRETO-LEGGE 12 luglio 2004, n.168, recante “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica” ? pubblicato in Suppl. ordinario n. 122 alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 161. Tale Decreto ? stato convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2004, n. 191, pubblicata in Suppl. ordinario n. 178 alla Gazz. Uff., 31 luglio, n. 178.

Note all'art. 2

Si riporta il comma 1 sub c dell'art. 5 del Decreto legge 168/2004:
“alla lettera c), le parole: “entro il 10 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004”.

La LEGGE 24 novembre 2003 n. 326, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” ? pubblicata in Suppl. ordinario n. 181 alla Gazz. Uff., 25 novembre, n. 274.

Note all'art. 3

La Legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell'attivit? urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie” ? pubblicata in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 2 marzo, n. 53.Si riporta l'art. 32:

Articolo 32 Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.

1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo ? subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente pu? impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non ? richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sotto indicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformit? dalla legge 2 febbraio 1974, n.64, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purch? non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 10 aprile 1968, n.1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n.190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di propriet? di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria ? subordinato anche alla disponibilit? dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilit? all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilit? all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore ? stabilito dalla filiale dell' Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell' articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilit?, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, ? stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n.1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatori a ? subordinato alla acquisizione della propriet? dell'area stessa previo versamento del prezzo, che ? determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380

La Legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ? pubblicata in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 304.

Note all'art. 5

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ? pubblicato in Suppl. ordinario n. 162/L, alla Gazz. Uff. n. 227, del 28 settembre. Si riporta l'art. 34:

Articolo 34 Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o pi? tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o pi? soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalit?, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo pu? prevedere altres? procedimenti di arbitrato, nonch? interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilit? di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, ? approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed ? pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilit?, indifferibilit? ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonch? dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorch? l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o pi? regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma ? promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 ? in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ? composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit?” ? pubblicato in Suppl. ordinario n. 211 alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 189.