Equit(à)lia per il cittadino/contribuente.

Equit(à)lia per il cittadino/contribuente.

25 Febbraio 2012 2 Di Life

Equit(à)lia per il cittadino/contribuente.

– Le notifiche tributarie dal 1958 ad oggi e l’illegittimità della notifica postale diretta-

Art. 3 Costituzione

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

 

Art. 97 Costituzione

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

 

Art. 101 Costituzione

“La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

 

Ho scelto le tre norme costituzionali sopra riportate, rispetto all’argomento che sto per trattare, perché ritengo che esse debbano rappresentare la stella polare cui ispirare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino in sede di amministrazione della giustizia.

Troppo spesso, infatti, a fronte di un contenzioso giudiziario, instaurato per esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24, vi sono soluzioni che appaiono ispirate più da una “ragion di Stato”, intesa a salvaguardare le casse pubbliche, che da una reale e genuina interpretazione del diritto.

 

La questione concreta cui mi riferisco, recentemente oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, riguarda la validità o meno delle notifiche a mezzo posta eseguite dal Concessionario della riscossione.

La giurisprudenza di merito, in tempi recenti, ha ritenuto che le notifiche eseguite a norma dell’art. 26 D.P.R. 602/73, nel caso della notifica a mezzo del servizio postale, possano considerarsi valide e produttive di effetti solo se eseguite da personale autorizzato.

In particolare, secondo tale orientamento, si è ritenuto che  l’attività di notificazione, inclusa quella a mezzo posta, debba ritenersi attività riservata ai soggetti indicati nell’art. 26 D.P.R. 602/73 con la conseguenza che, in caso di notifica eseguita da personale non autorizzato, le notifiche contra legemdebbano considerarsi come non avvenute.[1]

Il dato testuale dell’art. 26, sul punto, risulta essere sufficientemente chiaro.

“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”

 

Secondo la tesi autorevolmente sostenuta da una parte della dottrina, in Puglia l’avv. Maurizio Villani su tutti, ed accolta dalle numerose Commissioni Tributarie Provinciali, la norma avrebbe l’obiettivo di delimitare i soggetti legittimati a porre in essere l’attività di notificazione.

 

Essi sarebbero distinguibili in 3 categorie:

1) Gli Ufficiali della Riscossione;

2) Altri soggetti abilitati dal Concessionario;

3) Messi Comunali e Polizia Municipale, previa convenzione con il Comune.

 

A tali soggetti, e ad essi soltanto, sarebbe consentito operare sia la notifica a mani, sia la notifica a mezzo del servizio postale.

 

I Concessionari della riscossione, invece, sostengono una tesi tutta particolare secondo cui la notifica a mani sarebbe consentita solo ai soggetti sopra elencati mentre, al contrario, la notifica a mezzo posta sarebbe consentita anche ai dipendenti non abilitati alle funzioni di Ufficiale della Riscossione o Messo notificatore.

Su cosa si fonda tale tesi?

Sull’affermazione, decontestualizzata, contenuta nell’art. 26 D.P.R. 602/73 “La notifica può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento…”.

Secondo i Concessionari, dunque, il termine “anche” varrebbe ad autorizzare l’esecuzione della notifica a mezzo posta da parte di soggetti non legittimati dalla legge.

 

Vogliamo vedere dove conduce un simile modo di ragionare?

Prendiamo a riferimento le norme in materia di notificazione previste dal codice di procedura civile.

L’art. 137 c.p.c., rubricato “Notificazioni”, così recita: “Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti dalla legge, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere”.

L’art. 149 c.p.c., rubricato “Notificazione a mezzo del servizio postale”, così dispone: “Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale”.

 

Per inciso osserviamo che il D.P.R. 602/73 rappresenta un Testo Unico approvato per semplificare le diverse normative succedutesi, in maniera anche incoerente, in materia di esecuzione esattoriale determinando così una sintesi testuale che, almeno sinora, si è facilmente prestata ad equivoci.

Ora, per comprendere le assurde conclusioni cui conducono le tesi difensive dei Concessionari della riscossione, operiamo un raffronto sistematico tra le norme.

Art. 26 D.P.R. 602/73

“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento….”

Leggiamo gli art. 137 e 149 c.p.c., come se costituissero un’unica norma. (Dal punto dell’interpretazione giuridica è operazione assolutamente corretta, trattandosi di articolato normativo).

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti dalla legge, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere”.

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale”.

 

Ora, ragionando alla stregua del Concessionario della Riscossione, dovremmo così ritenere: “La notifica a mani viene fatta dall’Ufficiale Giudiziario su istanza della parte o su richiesta del PM o del Cancelliere. Tuttavia, la parte o il PM o il cancelliere possono notificare anche a mezzo del servizio postale”.

Il termine “anche” così interpretato, infatti, avrebbe il significato di attribuire un potere di notifica diretta al notificante, piuttosto che individuare un ulteriore metodo di notificazione riconosciuto esclusivamente al soggetto dotato della relativa competenza funzionale.

Si tratta di una conclusione giuridicamente e processualmente inaccettabile foriera, nel caso di notifica diretta da parte del privato, del PM o del Cancelliere, di una declaratoria di nullità radicale ed insanabile ex art. 160 c.p.c.

In tale ipotesi, inoltre, non sarebbe nemmeno possibile una sanatoria ex art. 156 c.p.c. in quanto l’atto di notificazione sarebbe totalmente privo dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La domanda che sorge immediata, anche alla luce dell’art. 3 Costituzione, risulta la seguente: “Perché nell’ambito dei rapporti interprivatistici ciò dovrebbe avvenire e nel campo della riscossione esattoriale no?”.

Non dimentichiamo che i Concessionari della Riscossione, infatti, pur essendo deputati al recupero di entrate tributarie, dunque pubbliche, risultano essere soggetti di diritto privato.

A maggior ragione, poi, occorre considerare che la funzione di Agente della Riscossione, oltre che da Equitalia[2], può essere svolta da Società a capitale interamente privato o da Istituti di Credito.

Pertanto il principio di uguaglianza di fronte alla legge, consacrato dall’art. 3 della Costituzione, impone di giungere ad una logica e banalissima conseguenza: “Ciò che è vietato al cittadino, in mancanza di diversa previsione esplicita, deve essere vietato anche al Concessionario della Riscossione”.

 

Tuttavia, la correttezza ci impone di proseguire nella nostra analisi e di non fermarci al primo step favorevole alla tesi da noi sostenuta, soprattutto al fine di verificare se il Legislatore, da qualche parte, abbia inteso consentire la notifica diretta a mezzo posta da parte del Concessionario.

Ritengo opportuno muovere dall’antenato dell’attuale Testo Unico in materia di riscossione delle imposte dirette.

Si tratta del D.P.R. n. 645 del 29 gennaio 1958 – “Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette”.

Il tema delle notificazioni, in tale Testo Unico, risulta essere trattato nell’articolo 137 che così recita:

“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che la legge dispone siano notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche:

a ) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte;

b ) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’originale dell’avviso o dell’atto ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

c ) salvo il caso di consegna dell’avviso o dell’atto in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel comune di domicilio fiscale del contribuente. Tuttavia se il contribuente ha omesso la comunicazione prescritta dal terzo comma dall’art. 33 gli avvisi e gli atti relativi allo imposte ivi considerate possono essere notificati nel comune in cui si trova l’immobile;

d ) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comma del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli avvisi o degli atti che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

e ) in tutti i casi, compreso quello previsto dalla lettera f ), in cui la notificazione non è fatta in mani proprie del destinatario, il messo è esonerato dall’obbligo di darne notizia al destinatario medesimo;

f ) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell’albo del comune o la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo;

g ) le disposizioni contenute egli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano”.

Preme richiamare l’attenzione sulla formulazione del primo comma dell’art. 137:

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che la legge dispone siano notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche…”

Viene sancita, dunque, l’applicabilità delle norme del codice di procedura civile alle notificazioni esattoriali con la previsione di alcune tassative modifiche.

Da notare che una di tali notifiche riguarda la previsione della notifica a mezzo dei messi comunali o dei messi speciali nominati dall’Ufficio delle Imposte, il che equivale ad individuare una competenza funzionale inderogabile, in materia di notificazione, dell’unico soggetto all’epoca abilitato a procedervi: l’Ufficiale Giudiziario, in campo civile, e l’Ufficiale Esattoriale, in campo tributario.

 

Occorre però riconoscere, per onestà intellettuale, che la recente posizione assunta dai Concessionari della Riscossione non è frutto di una fantasia quanto, piuttosto, di una certa pigrizia nel recepire le novità sostanziali che il Legislatore intende porre mediante le leggi.

Abbiamo detto, infatti, che dal 1958 l’attività di notifica in materia tributaria era riservata per legge a determinate categorie di soggetti.

Il 1 Gennaio 1974 entra in vigore il D.P.R. 602/73.

Cosa prevedeva, nel suo testo originario, in materia di notifiche il nuovo Testo Unico?

L’art. 26 così disponeva:

“La  notificazione della   cartella  al  contribuente  e’  eseguita  dai  messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di  pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. 

Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvedel’esattore territorialmente  competente,  previa  delegazione da parte dell’ esattoria che ha  in carico  il ruolo.  La notificazione puo’ essere eseguita anche mediante invio, da  parte   dell’esattore, di lettera  raccomandata  con  avviso di ricevimento”.

Anche in questo caso il Legislatore italiano, spesso accusato di scarsa chiarezza espressiva, risulta essere magistrale nella formulazione della norma.

La notificazione, infatti, risultava essere consentita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Logica vuole che si giunga alla seguente conclusione: la necessità di specificare che l’esattore era autorizzato alla notifica a mezzo posta discendeva, direttamente, dalla considerazione che esso era totalmente privo di potere al di fuori di tale ipotesi.

 

Si giunge così al 1999, anno in cui viene rivisto il sistema della riscossione in Italia.

I testi normativi da assumere a riferimento sono i seguenti:

1) D. Lgs. n. 46 del 26 Febbraio 1999, pubblicato in G.U. n. 53 del 05/03/99;

2) D. Lgs n. 112 del 13 Aprile 1999, pubblicato in G.U. n. 97 del 27/04/99.

Occorre prestare particolare attenzione alle date, estremamente ravvicinate, che dimostrano quale sia stata la reale intenzione del Legislatore, soprattutto al fine di una corrette applicazione dei canoni ermeneutici sanciti dall’art. 12 delle “Disposizioni sulla Legge in generale”.

 

Il D. Lgs  46/99 è intervenuto sul D.P.R. 602/73, innovando la disciplina sulla riscossione a mezzo ruolo, introducendo il testo dell’art. 26 così come attualmente in vigore.[3]

 

Data per acquisita l’attuale formulazione della norma in materia di notifica degli atti esattoriali, pare opportuno concentrarsi su quanto sancito dal D.Lgs. 112/99.

Innanzitutto, il Decreto Legislativo in questione dispone il “Riordino del servizio nazionale di riscossione”.

I soggetti affidatari del servizio vengono qualificati, all’art. 2, come concessionari di pubbliche funzioni ed in nessuna parte del testo normativo vengono considerati quali Enti pubblici.[4]

Per la materia che stiamo trattando, tuttavia, le norme di maggiore interesse sono quelle dettate agli articoli 42 e seguenti del predetto Decreto Legislativo.

Innanzitutto tali norme risultano essere raggruppate nel Capo III dal titolo particolarmente significativo: “Personale addetto al servizio di riscossione”.

Dunque, a prima vista, si potrebbe ipotizzare che all’interno di una struttura organizzativa del Concessionario sia possibile distinguere tra personale direttamente operante nel servizio di riscossione e personale parallelo a tale servizio.

Poniamo tra parentesi tale ipotesi e concentriamoci su ciò che ci interessa.

 

Art. 42 – Ufficiale della Riscossione

1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneita’ allo svolgimento delle funzioni e’ stata conseguita con le modalita’ previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione.

2. La nomina puo’ essere revocata dal concessionario in ogni momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente direzione regionale delle entrate e consegna l’atto di nomina all’ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, e’ tenuto ad esibirlo quando ne e’ richiesto.

3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all’esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale e’ compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull’atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l’autorizzazione puo’ essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell’ufficio competente del Ministero delle finanze.

4. La cessazione dell’ufficiale della riscossione delle funzioni e’ comunicata alla competente direzione regionale delle entrate”.

 

Art. 44 – Registro cronologico e bollettario.

“1. L’ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalita’ stabilite per il registro cronologico dell’ufficiale giudiziario.

2. Il registro, prima di essere messo in uso, e’ numerato progressivamente in ogni pagina dall’ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle finanze, da notificare al concessionario. Il predetto registro e’ vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all’ufficio delle entrate.

3. L‘ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi al concessionario.

4. Il decreto di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalita’ di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attivita’ informatiche e telematiche e della possibilita’ di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalita’ di cui ai commi 2 e 3.

 

Art. 45 – Messi notificatori

“1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l’intimazione ad adempiere, puo’ nominare uno o piu’ messi notificatori.

2. Il messo notificalore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell’ambito del concessionario che lo ha nominato e non puo’ farsi rappresentare ne’ sostituire”.

 

Dunque, i soggetti individuati risultano essere due:

1) Ufficiali della Riscossione;

2) Messi notificatori.

 

Andiamo a vedere cosa dice l’art. 26, D.P.R. 602/73.

“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”.

 

Con estrema sorpresa notiamo che la norma non fa riferimento ai messi notificatori.

Non si tratta di una dimenticanza ma di una previsione normativa logicamente compatibile tra i due decreti legislativi. E ciò assumerà maggiore importanza alla luce di una corretta interpretazione per risolvere la controversa questione che stiamo esaminando.

L’art. 26 D.P.R. 602/73 non nomina espressamente i messi notificatori per la semplice ragione che fa ad essi riferimento mediante l’espressione “altri soggetti abilitati dal Concessionario”.

Ciò dipende da alcune circostanze:

1) L’Ufficiale della Riscossione è figura necessaria per il Concessionario mentre il Messo notificatore può anche non esservi;

2) L’Ufficiale della Riscossione deve svolgere la sua funzione in rapporto di lavoro subordinato con il Concessionario mentre, al contrario, quello Messo notificatore è un servizio esternalizzabile.

 

A ben vedere, dunque, l’art. 26 D.P.R. 602/73, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 112/99, individua due macro-categorie di soggetti abilitati alla notificazione:

1) Ufficiali della Riscossione, cui competono anche funzioni dirette nell’espropriazione forzata;

2) Messi notificatori, nella cui categoria vanno annoverati i Messi Comunali e gli Agenti di Polizia Municipale, che possono notificare esclusivamente cartelle di pagamento e avvisi di mora.

 

Altra norma di fondamentale importanza è quella contenuta nell’art. 50 D.Lgs. 112/99.

“1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.

2. L‘ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati e’ punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti”.

 

La norma è di chiara evidenza: Il Concessionario, salve le responsabilità penali, è punito con una sanzione pecuniaria qualora faccia eseguire notificazioni o atti esecutivi a Ufficiali della Riscossione o messi notificatori non abilitati.

Pare evidente, dunque, l’intenzione del Legislatore di mantenere l’attività di notificazione entro un novero ben determinato di soggetti, quelli abilitati, facilmente identificabili, controllabili e sanzionabili.

 

Dire che il Concessionario, con qualunque suo dipendente, può procedere alla notifica diretta a mezzo posta, equivale a dire che il Legislatore avrebbe risolto l’art. 50 in una pura petizione di principio.

Infatti, il Legislatore, secondo tale interpretazione, richiederebbe personale abilitato per le notificazioni a mani mentre, al contrario, consentirebbe al Concessionario di operare al di fuori delle norme dettate in materia sanzionatoria per le notifiche a mezzo posta.

Si tratta di un non senso evidente, aggravato da un’ulteriore considerazione.

Sulle cartelle esattoriali, infatti, viene riportato il nome del Responsabile del procedimento e, a fronte degli obblighi normativi e delle responsabilità penali gravanti su Ufficiali della Riscossione e Messi Notificatori, il Responsabile indicato sulla cartella esattoriale, qualora non fosse un Ufficiale della Riscossione o Messo notificatore, potrebbe semplicemente limitarsi ad obiettare: “Le relative norme non sono a me applicabili in quanto riferite ad una categoria qualificata di operatori”.

Un responsabile oggettivamente irresponsabile.

Pare evidente il capolavoro di illogicità cui condurrebbe un’interpretazione diretta a ritenere corretta la notifica diretta a mezzo posta!

La questione non è campata per aria, laddove si consideri che gli Ufficiali della Riscossione sono obbligati a tenere, per espressa previsione dell’art. 44 D.Lgs. 112/99, il registro cronologico e che l’irregolare tenuta dello stesso è sanzionata dall’art. 51.[5]

Analogo obbligo ed analoghe sanzioni devono ritenersi vigenti anche per i Messi notificatori.

Ergo, anche in tal caso il Responsabile del Procedimento indicato in cartella esattoriale, qualora privo della qualifica di Ufficiale della Riscossione o di Messo notificatore, sarebbe esonerato sia dal rispetto degli obblighi che dall’applicazione delle relative sanzioni.

Ritengo inutile ogni commento in proposito.

 

Occorre chiarire, poi, che il Legislatore quando ha voluto estendere ad altri dipendenti del Concessionario l’attività riservata a soggetti qualificati, come nel caso dell’Ufficiale della Riscossione, lo ha fatto espressamente.

In proposito basti leggere quanto disposto dall’art. 72bis, co. 1, Lett. b), 1bis, del D.P.R. 602/73:

L’atto  di  cui  al  comma 1 puo’ essere redatto anche da dipendenti  dell’agente  della  riscossione  procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso,   reca   l’indicazione  a  stampa  dello  stesso  agente  della riscossione e non e’ soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

Dunque:

1) Il Legislatore fa espresso riferimento a dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati all’esercizio delle funzioni di Ufficiale della Riscossione.

2) Il relativo atto da essi compiuto non è soggetto all’annotazione del registro cronologico che deve essere tenuto dall’Ufficiale stesso a norma dell’art. 44, D. Lgs. 112/99.

 

Utilizzando la logica interpretativa usata dal Concessionario, con riferimento all’articolo 26 ed alle notificazioni a mezzo posta, dovrebbe ritenersi che il Legislatore si sia profuso in uno sforzo normativo superfluo.

Si tratta di una conclusione inaccettabile dal momento che la precisazione del Legislatore, volta a consentire la redazione dell’atto di pignoramento da parte di dipendenti non qualificati, risulta essere recentissima, essendo stata introdotta con l’art. 1, co. 141, L. n. 244 del 24 Dicembre 2007.

Pertanto, solo nel 2007 il Legislatore ha inteso concedere a dipendenti, non investiti della qualifica di Ufficiale della Riscossione, la possibilità di compiere uno specifico atto riservato alla competenza funzionale dello stesso.

Da quanto detto sinora, non pare che il Legislatore abbia inteso aprire una simile finestra anche riguardo alla competenza funzionale degli Ufficiali della Riscossione e dei Messi in materia di notifica.

 

Concludendo, pare necessario richiamare i canoni ermeneutici in materia di interpretazione della Legge.

Art. 12 Interpretazione della legge

“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.

 

Senza tornare ad indagare il significato proprio delle parole, che attribuisce al termine “anche” una funzione ben diversa da quella ritenuta dei Concessionari della Riscossione, deve ritenersi che l’intenzione del Legislatore sia sufficientemente chiara.

Il Legislatore, infatti, dal 1958 al 1973 ha inteso riservare le funzioni in materia di notificazione ai Messi notificatori, così come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 645/58.

Con il D.Lgs. 602/73, nella sua formulazione originaria, ha inteso consentire all’esattore di procedere alla notifica diretta a mezzo posta, prevedendolo espressamente.

Nel 1999, attraverso i Decreti Legislativi n. 46 e n. 112, entrati in vigore quasi in simultanea, ha inteso rendere coerenti le garanzie in tema di procedimenti notificatori con l’apertura del Servizio di riscossione a soggetti privati, riservando la notificazione, quale procedimento idoneo a produrre effetti legali assistiti da “publica fides”, a soggetti qualificati e investiti di pubblica funzione e di competenza funzionale inderogabile. (da ricordare l’intervento del Prefetto, organo territoriale del Governo, nell’autorizzazione all’attività dell’Ufficiale della Riscossione).

Inoltre, il Legislatore, quando ha inteso derogare alle competenze funzionali dell’Ufficiale della Riscossione attribuendole ad altri dipendenti del Concessionario, ha espressamente previsto le deroghe, come nel caso dell’art. 72bis, co. 1, lett. b), 1bis) del D.P.R. 602/73.

 

Pertanto, ogni notifica a mezzo posta effettuata direttamente dal Concessionario, senza il tramite dei soggetti abilitati, deve ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto eseguita contra legem da soggetto privo di qualsivoglia potere idoneo a determinare la produzione di effetti giuridici nella sfera del destinatario.

La notificazione eseguita da soggetto non autorizzato, infatti, degrada al rango di comunicazione e questa, in nessun caso, risulta essere convertibile in notificazione legale.

 

Dott. Donato Piccoli

 

Ps: Nel 2008 Equitalia ha indetto una gara d’appalto, aggiudicata da Poste Italiane S.p.a., per il servizio di notificazione dei propri atti.[6]

Uno dei requisiti previsti dal relativo Capitolato era il possesso del patentino di messo notificatore da parte dei dipendenti, deputati al servizio di consegna, delle Società partecipanti.[7][8]

Il saggio dice: “un indizio è un indizio, due indizi sono due indizi, tre indizi sono una prova”.

 

 

 

 

[1] C.f.r. tra le altre C.T.R., Lombardia-Milano, sez. XXII, Sent. n.61/22/10 del 15.04.2010; CTP TARANTO, sent. n. 470/5/2010; CTR Milano Sez. V sent. n. 141 del 17/12/2009;  CTP Parma, sent. n. 60 del 18/06/2008; CTP Lecce, sent. n. 436/2/2010 del 22/06/2010; CTP Lecce,  sent. n. 533 del 29/12/2010 , CTP di Lecce, sent. N.909/05/09 del 23/10/2009; CTP Parma, sent. n. 103/7/2009 del 3/11/2009; CTP Trento sent. n. 23/5/2009 del 23/02/2009; CTP Treviso, sez. VI, sent. n. 44 del 02/07/2002; CTP Genova, sent. 125/13/08; Tribunale di Udine, Appello sentenza G.d.P., sent. 1183/09; CTP Milano, sent.264/9/10;CTP Parma, sent. 93/06/10 del 22/11/2010; CTP Parma, sent. N. 53/07/11 del 15/06/2011.

 

[2] Società a capitale interamente pubblico, 51% INPS – 49% Agenzia delle Entrate.

 

[3] La novità introdotta dal D. Lgs 46/99 è rimasta invariata nonostante gli ulteriori interventi sull’art 26 D.P.R. 602/73 avvenuti con il D. Lgs. 193/2001 e con il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010.

 

[4] La precisazione è opportuna al fine di evitare, come fatto surrettiziamente da qualche organo giudicante, di attribuire impropriamente al Concessionario della riscossione la qualifica di ente pubblico mediante l’estensione ad esso, in via analogica, della previsione di cui all’art. 1, co. 161, L. 296/2006 (Finanziaria 2007).

L. 296/2006, art. 1, co. 161 : “ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”.

Oltre considerare che, anche in questo caso, pare dubbia la possibilità di ritenere consentita la notifica diretta a mezzo posta ad ogni dipendente comunale non abilitato, visto che i commi precedenti parlano di messi notificatori, applicare al Concessionario della riscossione una normativa dettata esclusivamente per gli Enti locali pare un’aberrazione giuridica.

Né vale, a giustificare l’estensione analogica della norma, considerare che si tratti di concessionario di pubblico servizio poiché in tal modo, infatti, si consentirebbe una notifica diretta, al di fuori di ogni schema legale, anche a tutti gli altri soggetti giuridici dotati di tale attribuzione. (Rai ed Autostrade tra tutti).

 

 

[5] Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Direttiva n. 28 del 13/02/2006.

Con tale Direttiva l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dei Concessionari della Riscossione, ha chiarito che sono esentati dall’obbligo di tenuta del registro cronologico, nonché dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 51 D.Lgs. 112/99, gli Ufficiali della Riscossione non adibiti alle funzioni tipiche.

Tale registro va tenuto, invece, anche in presenza del compimento di un solo atto tipico della funzione.

Tale orientamento, qualora ve ne fosse bisogno, rafforza la tesi della rigida organizzazione che il Legislatore ha voluto riservare all’attività dei dipendenti del Concessionario della Riscossione.

 

 

[6] Data di aggiudicazione – 29 ottobre 2009

Avviso esito di gara

Si rende noto che in data 29.10.2009 è stata aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di notifica delle cartelle e degli altri documenti esattoriali per le società del Gruppo Equitalia.

Aggiudicatari: Lotti 1, 2 e 4: RTI Poste Italiane Spa-Postel Spa -Importi: € 16.272.584,87 (L.1); € 14.840650,97 (L.2); € 16.093.698,63 (L.4). Lotto 3: RTI TNT Post notifiche Srl-TNT Post Italia Spa-Consorzio stabile Olimpo-Snem Spa – Importo: € 18.289.803,64. Il presente avviso è stato inviato alla GUUE e alla GURI per le previste pubblicazioni di legge.

 

[7] Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Adunanza del 14 Dicembre 2011

 

[8] Poste Italiane S.p.a., Comunicazione al Personale del 19/02/2010.