LA CASSAZIONE RAFFORZA IL PESO DELLE PRESUNZIONI FISCALI

LA CASSAZIONE RAFFORZA IL PESO DELLE PRESUNZIONI FISCALI

3 Ottobre 2014 2 Di Life

di Cleto Iafrate

Il sequestro dei beni può fondarsi sulla discordanza tra il patrimonio detenuto e i modesti redditi dichiarati

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All’indomani della morte di Tommaso Padoa-Schioppa scrissi un breve articolo in sua memoria(1) nel quale ipotizzavo una tassa di scopo per ridurre il debito pubblico: una “patrimoniale straordinaria con aliquota personale congrua (APC)”.

Proponevo di mettere a confronto i redditi dichiarati di ogni cittadino negli ultimi 10/20 anni con il patrimonio (mobiliare e immobiliare) posseduto, ovviamente tenendo conto delle successioni ereditarie. Questa correlazione – tra ciò che si è dichiarato di guadagnare e ciò che effettivamente si possiede – assegnerebbe ad ogni singolo patrimonio una percentuale di congruità.

L’aliquota personale (APC) con cui tassare il patrimonio  dipenderebbe proprio da quella percentuale.

I patrimoni detenuti alla luce del sole risulterebbero congrui a questa verifica, pertanto esentati dall’imposta patrimoniale; quest’ultima colpirebbe solamente i patrimoni incongrui, evidentemente nella disponibilità degli  evasori.

Insomma, un provvedimento di “giustizia riparativa” per far pagare chi finora non ha pagato o non ha contribuito in modo adeguato. Adottando questo metodo, infatti, una patrimoniale sarebbe “equa”, perché chiederebbe a ciascun cittadino di contribuire in modo diverso in base alla fedeltà fiscale dimostrata fino ad oggi.

All’indomani della pubblicazione dell’articolo, alcuni lettori, seppur pochi, sollevarono una serie di obiezioni, tutte riconducibili – sia pur con diverse sfumature – al seguente ragionamento: “l’esistenza di un patrimonio incongruo, se lascia ragionevolmente presumere che a monte ci sia stata evasione fiscale, non costituisce di per se prova di quella”.

Si tratta di un ragionamento che, all’epoca della pubblicazione dell’articolo, poteva avere una sua rilevanza giuridica, oggi non è più così.

La Corte di Cassazione il 25 settembre 2014 – con sentenza nr. 39460 – ha respinto il ricorso di un contribuente indagato per il reato di dichiarazione infedele e che per tale motivo ha subito il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, di numerosi beni (auto, conti correnti e immobili), alcuni dei quali intestati alla madre ed al fratello.

Il suo tenore di vita era incompatibile con i modesti redditi dichiarati.

La difesa del contribuente ha sostenuto che la fattispecie di reato ipotizzato è strutturalmente incompatibile con l’utilizzo, a fini di prova, delle presunzioni tributarie utilizzate per la contestazione. “Le presunzioni non sono esportabili in sede penale” – ha affermato – dal momento che esse non impongono alcuna condotta al contribuente, ma si limitano ad anticipare una possibile conseguenza di quella condotta. In altre parole la difesa ha sostenuto che  “le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa” (cfr. Cass. n. 7/2000 e n. 36710/2008).

La Corte di Cassazione, operando un cambio di direzione rispetto al precedente orientamento, ha respinto il ricorso e ha stabilito che “le presunzioni fiscali possono essere utilizzate dal giudice in sede di convalida della misura cautelare del sequestro dei conti”.

Le predette presunzioni  (oppure i dati di fatto che le sottendono) hanno un valore indiziario per cui – si legge in sentenza -“ben può essere fondata su di esse l’applicazione di una misura cautelare reale.  I giudici affermano ancora che “la palese discordanza tra i modesti redditi dichiarati e il tenore di vita, come evincibile dall’elenco di beni di sua proprietà, è incompatibile con le disponibilità finanziarie dichiarate al fisco”.

 

Auspico che anche il legislatore approvi norme di contrasto all’evasione che, attraverso l’uso di presunzioni fiscali, classifichino i contribuenti in base alla loro fedeltà fiscale.

In fondo, se ogni anno sfuggono al fisco circa 120 miliardi di euro, inevitabilmente ci sono dei cittadini che contribuiscono in maniera inadeguata; e di questo il legislatore non può non tener conto.

Fino a quando non si crea un contrasto di interesse tra il consumatore e il venditore – anche attraverso la deducibilità dalla base imponibile delle spese sostenute – la lotta all’evasione o si combatte sul campo delle presunzioni oppure dovrà attendere tempi migliori.

 

Cleto Iafrate

Consigliere ARDeP (Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico)

Condirettore laboratorio delle idee FICIESSE

Presidente della Sezione FICIESSE di Taranto

 

(1) LA TASSAZIONE DELLE RENDITE E L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE: PRIMI PASSI VERSO UNA RIFORMA FISCALE SERIA E DURATURA (Scritto in memoria di Tommaso Padoa-Schioppa). http://www.ficiesse.it/home-page/4800/la-tassazione-delle-rendite-e-l’imposta-di-successione_-primi-passo-verso-una-riforma-fiscale-seria-e-duratura-_scritto-di-cleto-iafrate-in-memoria-di-tommaso-padoa-schioppa_

 

Sullo stesso argomento leggi anche:

 

Fisco: si fa strada il progetto di «Aliquota Personale Congrua»

https://www.palagiano.net/press/cleto-iafrate-ogni-anno-sfuggono-alla-tassazione-ben-280-miliardi-di-euro/

 

 

Pensioni: quel filo sottile che li lega al debito pubblico e all’evasione fiscale

https://www.palagiano.net/press/quel-filo-sottile-che-lega-le-nostre-pensioni-al-debito-pubblico-e-allevasione-fiscale/

 

 

Di seguito la sentenza della Cassazione N° 3946:

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 settembre 2014, n. 39460

Tributi – Reati fiscali – Dichiarazione infedele – Sequestro – Presunzioni fiscali – Rilevanza – Sussiste

Ritenuto in fatto

  1. Con ordinanza del 17/01/2014 (dep. il 20/01/2014), il Tribunale di Grosseto, respingendo l’istanza di riesame proposta nell’interesse del sig. C.F. ha confermato il decreto del 18/12/2013 con il quale il GIP di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni mobili ed immobili in disponibilità del C.F. sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in relazione agli anni di imposta 2008-2011.
  2. Ricorre per cassazione il C.F. chiedendo, per il tramite del difensore, l’annullamento dell’impugnata ordinanza e articolando, a sostegno, cinque motivi.

2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza e/o comunque violazione degli artt. 4, d.lgs. 74/2000, 32, comma, 1, n. 2), d.P.R. 300/73, 51, comma 2, n. 7), d.P.R. 633/72.

La fattispecie di reato provvisoriamente ipotizzata è strutturalmente incompatibile con l’utilizzo, a fini di prova, delle presunzioni tributarie utilizzate per la contestazione, tanto più ove si consideri che la verifica fiscale da cui essa è originata non è ancora terminata. Tali presunzioni non sono esportabili in sede penale poiché esse non impongono alcuna condotta al contribuente ma si limitano ad anticipare una possibile conseguenza di quella condotta.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione.

Lamenta, al riguardo, che il Tribunale del riesame ha totalmente omesso di motivare sulle eccezioni sollevate in relazione ai seguenti tre argomenti: i) la genericità e vaghezza del “tenore di vita”, quale indizio utilizzabile per sostenere la sussistenza del reato; ii) la non univocità, a fini sostanzialmente confessori, della richiesta di accertamento con adesione; iii) la inidoneità delle presunzioni utilizzate dal GIP per poter affermare la sussistenza indiziaria del reato contestato.

2.3. Con il terzo denunzia, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza dell’art. 322 cod. proc. pen., in relazione all’art. 568, comma 2, cod. proc. pen..

Eccepisce il ricorrente che l’indagato è legittimato, in quanto tale, a proporre il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, anche se i beni in questione non gli appartengono.

2.4 Con quarto ed il quinto motivo denunzia, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 322-ter, cod. proc. pen., 11, legge 14/2006 e 125 cod. proc. pen..

La confisca per equivalente non è consentita in danno di persone estranee al reato. Tale, afferma il ricorrente, deve essere considerata sua madre, proprietaria di una parte dei beni, sulla cui confiscabilità il Tribunale ha totalmente omesso di pronunciarsi.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è infondato.
  2. Secondo l’imputazione provvisoria, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, il C.F. ha indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, elementi attivi inferiori a quelli effettivi.

4.1. L’accusa si fonda sui seguenti fatti, in buona parte emersi a seguito degli esiti (ancora parziali) dell’accertamento fiscale ancora in corso nei confronti del ricorrente:

  1. a) la palese discordanza tra i modesti redditi dichiarati e il tenore di vita, come evincibile dall’elenco dei beni di sua proprietà, incompatibile con le disponibilità finanziarie dichiarate al Fisco;
  2. b) i movimenti in entrata e in uscita dai conti correnti bancari riconducibili, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 32, comma, 1, n. 2), d.P.R. 300/73, 51, comma 2, n. 7), d.P.R. 633/72, a ricavi non dichiarati;
  3. c) le consistenti movimentazioni sui conti correnti intestati all’indagato, alla madre e al fratello conviventi, costituiti da versamenti e prelievi di ingenti importi di denaro;
  4. d) la concorrente circostanza che il fratello e la madre dell’indagato, negli anni tra il 2009 ed il 2011, non avevano presentato alcuna dichiarazione fiscale;
  5. e) le dichiarazioni rese dai rappresentanti di alcune società che avevano avuto rapporti commerciali con l’impresa del C.F. secondo i quali il ricorrente aveva loro chiesto di rilasciare alla madre gli assegni riferibili alle loro transazioni;
  6. f) i movimenti (bonifici e versamenti) in entrata sui conti del C.F. provenienti da quelli intestati alla madre e al fratello;
  7. g) il possesso, da parte della madre del C.F. di una Lamborghini “Gallardo” acquistata nel 2011 per l’importo di € 100.000,00.

4.2. Come già esaurientemente e condivisibilmente affermato da Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Piccolo, Rv. 254853, <<la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell’affermare che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa, (sez. 3, Sentenza n. 5490 del 26/11/2008, Crupano, Rv. 243089; Conformi: sentenza n, 8445 del 1991 Rv. 188010, n. 21213 del 2008 Rv. 239984; sez. 3, 18/05/2011 n. 36396, Mariutti, RV 251280). È stato, però, altresì affermato il valore indiziario delle predette presunzioni ovvero dei dati di fatto che le sottendono (sez. 3, sentenza n. 2246 del 01/02/1996, Zullo, Rv. 205395), sicché ben può essere fondata su di esse l’applicazione di una misura cautelare reale. In materia di misure cautelari reali è noto, infatti, che, ai fini della applicazione della misura, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ex art. 273 c.p.p., (tra le tante sez. un. sentenza n. 7 del 2000, Mariano, RV 215840; sez. 6, sentenza n. 36710 del 2008, Cappa, RV 241511), essendo sufficiente l’esistenza del fumus del reato secondo la prospettazione della pubblica accusa sulla base della indicazione di dati fattuali che si configurino coerenti con l’ipotesi criminosa>>.

4.3. Legittimamente, dunque, l’indizio di sussistenza del reato ipotizzato avrebbe potuto essere tratto dalle sole <<presunzioni>> fiscali di cui agli artt. 32, comma, 1, n. 2), d.P.R. 300/73, 51, comma 2, n. 7), d.P.R. 633/72.

4.4. E’ evidente, però, che il Tribunale ha fatto ricorso ad ulteriori indici di sussistenza del reato il cui utilizzo priva di consistenza fattuale, prima ancora che giuridica, il fondamento della doglianza.

  1. Non è fondato il secondo motivo di ricorso.

5.1. Deve essere preliminarmente precisato che il Tribunale del riesame ha chiaramente collegato il concetto di <<tenore di vita>> ai beni di proprietà/ intestati all’indagato, il che svuota di pregio la doglianza circa la eccessiva genericità del concetto.

5.2. Tanto premesso, osserva la Corte che la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del rigetto dell’istanza di riesame costituisce sufficiente riposta anche alla doglianza circa la contestata valenza indiziaria dell’accertamento con adesione, trattandosi di questione che, alla luce di quanto detto a sostegno della infondatezza del primo motivo di ricorso, è comunque superflua perché giuridicamente irrilevante e tale da non poter in alcun modo modificare le conclusioni del Tribunale.

  1. Sono inammissibili gli ultimi tre motivi di ricorso.

6.1. Il ricorrente che espressamente neghi di avere la disponibilità dei beni formalmente intestati a (e di proprietà) di terze persone, delle quali contestualmente proclami l’estraneità al reato, non è legittimato a far valere in sede cautelare le ragioni di questi ultimi e non ha, per sua stessa ammissione, un interesse concreto ed attuale ad ottenere la rimozione del vincolo cautelare.

  1. Il ricorso deve dunque essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.