Parte seconda: Tesi a confronto sulla violazione l’art. 78, comma 3, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dell’Assessore Petrocelli

Parte seconda: Tesi a confronto sulla violazione l’art. 78, comma 3, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dell’Assessore Petrocelli

22 Ottobre 2012 7 Di Life

Indignati,
innanzitutto vi ringrazio per l’apprezzamento.

Ho letto attentamente il vostro scritto, mi preme sottolineare alcune cose, senza che questo appaia un atteggiamento di arroganza o presunzione, o ancora peggio voler apparire come il maestrino della situazione,vista anche la delicatezza del tema che stiamo trattando che coinvolge l’uomo e la sua sensibilità.

1) voi affermate : “Dobbiamo però anche dire che, lo stesso segretario pro tempore, interpretando in maniera errata il comma 3 o meglio, confondendo il comma 3 con il comma 2, ha indotto nell’errore lo stesso geometra facendogli ammettere indirettamente l’incompatibilità nel preciso istante in cui, rinunciando all’incarico, ammette di esercitare la professione”.

“Voglio soffermarmi sul termine “incompatibilità”, che vuol significare “l’inconciliabilità tra due uffici, tra due cariche elettive … Cioè, una carica elettiva escluda l’altra, un es. ai sensi del primo comma dell’art. 64, la carica di assessore è INCOMPATIBILE con quella di consigliere: ne consegue che, ove un consigliere assuma la carica di assessore nella Giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto di accettazione della nomina di assessore ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”.
Altro es. “Per quanto riguarda la carica di assessore comunale, l’art. 66 del TUEL pone, da ultimo, l’incompatibilità con quella di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere”.

Quindi a mio modo di vedere le cose, non siamo in presenza di alcuna “Incompatibilità”,ma di “Violazione” dell’art. 78 terzo comma del TUEL che prevede il ” DOVERE DI ASTENSIONE” dall’esercizio di attività libero professionale in materia di edilizia privata e pubblica per i soli assessori comunali competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici.

“Il TUEL non prevede quindi alcuna disposizione sull’incompatibilità, in astratto, tra la carica di assessore e l’esercizio di una libera professione nello stesso territorio del Comune amministrato”.

Ma impone un obbligo di legge, che dovrebbe tradursi per il Tecnico – Assessore in “dovere” al quale attenersi scrupolosamente, al fine di garantire imparzialità nell’espletare la funzione di assessore.

Come chiarito dal Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno nel Parere del 29.03.2004 (reperibile nel sito //autonomie.interno.it/pareri/index.html),l’istituto si qualifica quale precetto generale di comportamento a cui uniformarsi.

Le domande che tutti si pongono sono:

1)cosa succede al libero professionista che violi tale dovere di astensione, violazione intesa come trasgressione, infrazione e inosservanza di leggi, norme o regolamenti che sono alla base dei principi deontologici dell’Ordine Professionale di appartenenza.

2) chi deve vigilare per garantire il rispetto dell’art. 78 del TUEL che “stabilisce che l’obbligo di astensione degli amministratori locali, posto a tutela dei generalissimi “principi dell’imparzialità” e della “trasparenza della pubblica amministrazione”?

In conclusione,è chiaro a tutti, che in concreto,gli unici che hanno l’obbligo di vigilare sull’OBBLIGO E IL DOVERE DI ASTENSIONE” sono:
in primis il Sindaco, che deve vigilare affinché vengano rispettati gli obblighi di astensione imposti dal Testo Unico degli Enti locali, visto che lui ne è il garante e responsabile, in quanto firmatario del decreto di nomina assossorile!
Oltre al Sindaco l’obbligo di vigilanza ricade anche agli Ordini di appartenenza( Geometri, Architettie Ingegneri) i quali potranno verificare, caso per caso, se nell’espletamento della libera professione l’iscritto rispetti o meno gli obblighi fondamentali di comportamento sanciti dai rispettivi Codici deontologici, e dopo aver verificato l’eventuale Violazione della legge e dei codici deontologici dell’ordine, Le sanzioni comminabili, ai sensi del disposto dei Codici deontologici degli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri, nonché dei relativi Regolamenti professionali
potrebbero essere, in prima battuta, l’avvertimento o la censura, ferma restando la possibilità per i Consigli degli Ordini professionali di applicare anche sanzioni più gravi, come la sospensione dall’esercizio della professione e addirittura la cancellazione, tenuto conto della gravità del fatto e della “reiterazione” della condotta.

Che dire, l’astensione è un dovere e un obbligo di legge, nel caso d’infrazione o di inosservanza, la via è solo una, dimettersi e chiedere scusa.

Colgo l’occasione per rivolgere un consiglio ai consiglieri di minoranza, è lodevole la vostra richiesta di un consiglio Comunale per porre all’attenzione dell’assise , la mozione di sfiducia del Sig. Cirillo, parimenti dovreste fare con L’assessore Petrocelli ( non me ne volere Salvatò) :) per aver trasgredito al dovere di astensione previsto da una legge, e visto il lassismo del Sindaco fino ad oggi, porre una mozione di sfiducia anche nei suoi confronti, in quanto co-responsabile nei fatti, per non aver vigilato sull’operato dei suoi assessori, in tal senso, non basterà al Sindaco dire, ” io non lo sapevo”, la responsabilità comunque rimane, ma l’aggravante e la cosa ancor più grave è che son passati circa 10 giorni da quel consiglio comunale e lui non ha intrapreso l’azione di revoca della delega a Petrocelli, azione, che qualsiasi Sindaco “consapevole” delle proprie prerogative amministrative, politiche e deontologiche, avrebbe già preso in considerazione o meglio posto in essere immediatamente.

Come al solito vi saluto, con il mio solito francesismo.

Au revoir

N.B. anche questo articolo non è frutto del mio acume :) la semplice copia incolla ;) .