Il Militare e la Politica.  di Cleto Iafrate

Il Militare e la Politica. di Cleto Iafrate

29 Febbraio 2012 1 Di Life

Scelta d’amore oppure matrimonio combinato?

 

SOMMARIO: 1. Il Fatto – 2. Cornice storica pre-repubblicana – 3. I lavori dell’Assemblea costituente e le norme costituzionali – 4. Le norme ordinarie attuative dell’art. 98 della Costituzione – 5. Il carattere educativo della disciplina militare – 6. L’obbedienza militare7. La regola dell’onore militare – 8. Considerazioni conclusive

 

1. Il Fatto

 

Un giovane carabiniere – in possesso di una laurea in giurisprudenza e in procinto di conseguirne una seconda in scienze politiche – nell’agosto del 2010 s’iscrive ad un partito, allo scopo di partecipare attivamente alla vita politica del nostro Paese.

Si tratta di un partito che, all’epoca dei fatti, poteva definirsi d’opposizione, oggi non saprei. Una formazione politica, quindi, che intercettava il dissenso dei cittadini nei confronti delle scelte politiche dell’allora maggioranza di governo; soprattutto in tema di giustizia e fisco.

In materia di giustizia, per esempio, il programma di quella formazione politica prevede la rivisitazione dei termini di prescrizione dei processi, in modo da ridurre al minimo i casi d’impunità.

In tema fiscale, oltre ad esprimere assoluta contrarietà ai condoni, propone:

– la detrazione del maggior numero possibile di spese, in modo da far emergere il sommerso e ridurre così l’evasione fiscale;

– l’eliminazione degli studi di settore, ritenendo che costituiscano un incentivo all’evasione;

– l’innalzamento fino al 20% della tassazione sulle rendite finanziarie;

– la reintroduzione del falso in bilancio e pene più severe per chi commette reati di tipo finanziario o societario.

Il militare all’interno del partito assume anche un incarico di responsabilità; ma in una regione diversa (Piemonte) rispetto a quella in cui presta servizio (Umbria).

Quando il carabiniere notizia i suoi superiori dell’impegno politico assunto, questi aprono nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Al militare viene contestata la “lesione del principio di estraneità delle forze armate alle competizioni politiche” e viene aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Il carabiniere, allo scopo di evitare ulteriori e più gravi conseguenze disciplinari, presenta un ricorso gerarchico nel quale ipotizza di essere vittima di un’arbitraria e ingiustificata disparità di trattamento.

Fa presente che l’Amministrazione ha tollerato e consentito ad altri militari di svolgere attività politica, presumibilmente perché iscritti ad un altro partito. Negli atti del ricorso segnala almeno cinque nomi di altrettanti militari in servizio attivo nell’Arma che militano tra le file di un opposto schieramento politico, i quali, tra l’altro, sono stati anche eletti consiglieri ed assessori in diversi comuni laziali. Il militare rileva che in nessuno di questi casi l’Amministrazione ha avviato dei procedimenti sanzionatori, come se l’esercizio dei diritti politici fosse legittimo soltanto se attuato nei confronti di determinate formazioni politiche. Il carabiniere non riesce, però, con queste argomentazioni ad evitare la sanzione disciplinare, che puntualmente arriva. Il procedimento disciplinare, infatti, si conclude con l’irrogazione di 5 giorni di consegna di rigore. Si tratta della più grave delle sanzioni disciplinari, assimilabile all’espiazione carceraria prevista per i più gravi reati penali con l’obbligo di scontare la “pena” nel proprio alloggio in caserma (l’equivalente degli arresti domiciliari per un comune cittadino). Ne parlerò nel quinto paragrafo.

A quel punto, il cittadino militare, dopo aver scontato la pena, decide di invocare il Tribunale amministrativo regionale competente per difendere i suoi diritti costituzionali.

Il TAR per l’Umbria nel dicembre 2011 non solo dà ragione al carabiniere ma addirittura condanna l’Amministrazione al pagamento di tutte le spese legali e processuali.

Di seguito la sentenza NR. 146/2011.

Questi sono i fatti. La vicenda mi offre lo spunto per proporre una riflessione sul valore educativo della disciplina militare ed i suoi riflessi sull’obbedienza del militare.

Partirò da lontano.

 

2. Cornice storica pre-repubblicana

 

Il ruolo svolto dalle Forze armate, dalla proclamazione del Regno d’Italia in poi, è stato, oltre a quello di difesa dei confini, anche, e a volte soprattutto, di repressione delle istanze democratiche che si ponevano, di volta in volta, in conflitto con gli orientamenti del governo centrale.

Si consideri che nel Regolamento di disciplina militare, entrato in vigore l’1 gennaio 1860 (approvato con R.D. 30 ottobre 1859), per la prima volta nella storia dei regolamenti militari, viene inserita una premessa introduttiva. In essa si afferma che l’esercito è istituito prima “per sorreggere il trono” e poi per “tutelare le leggi e le istituzioni nazionali” (una copia dell’edizione originale è reperibile presso la biblioteca dell’istituto geografico militare di Firenze).

All’indomani dell’unità d’Italia, le truppe garibaldine, composte prevalentemente da contadini del sud, non furono accettate nei quadri dell’esercito regolare (a causa, probabilmente, del ragionamento alla base di quella premessa). Si preferì, piuttosto, recuperare i quadri del vecchio esercito borbonico sconfitto; ciò fu possibile grazie anche all’influenza di una classe di ufficiali che proveniva dalla vecchia nobiltà terriera o dall’alta borghesia. Delle truppe garibaldine, entrarono a far parte dell’esercito regolare solamente gli ufficiali, che, tra l’altro, furono posti, per la massima parte, in disponibilità o in aspettativa.

Per queste e altre ragioni il popolo sentiva l’esercito staccato dalla vita civile e l’esercito stesso si sentiva escluso e separato da questa. La frattura diventò ancor più evidente tra il 1861 e il 1865, quando l’esercito fu impiegato per reprimere le istanze dei contadini contro il governo. I più determinati erano i contadini siciliani che parteciparono alle proteste armati di forconi. Si consideri che la ricchezza, all’epoca, era iniquamente distribuita; essa era detenuta quasi esclusivamente da un ristrettissimo numero di latifondisti mentre la massa di braccianti agricoli era ridotta alla fame e viveva in uno stato di miseria e sfruttamento. Sempre a quel tempo, non esisteva ancora lo stato sociale e i lavoratori erano totalmente privi di tutele. Il lavoro era, per così dire, totalmente flessibile, ciò determinava l’accettazione di condizioni lavorative ai limiti della schiavitù da parte di un sempre crescente numero di disperati.

L’azione di repressione dei contadini fu favorita anche da una disciplina militare rigida e improntata all’obbedir pronto e assoluto.

Giolitti, in un discorso tenuto nel settembre del 1900, affermò che le questioni sociali erano più importanti di quelle politiche e che sarebbero state esse in avvenire a differenziare i vari gruppi politici gli uni dagli altri.

Egli precisò chiaramente la sua posizione, nei seguenti termini:

“Il paese, dice l’On.le Sonnino, è ammalato politicamente e moralmente, ed è vero; ma la causa più grave di tale malattia è il fatto che le classi dirigenti spesero enormi somme a beneficio proprio, quasi esclusivo, e vi fecero fronte con imposte, il peso delle quali cade in gran parte sulle classi più povere. Noi abbiamo un gran numero di imposte sulla miseria: il sale, il lotto, la tassa sul grano, sul petrolio, il dazio di consumo ecc.; perfino le tasse sugli affari e le tasse giudiziarie sono progressive a rovescio. Quando nel 1893, per stringenti necessità finanziarie, io dovetti chiedere alle classi più ricche un lieve sacrificio, sorse da una parte delle medesime una ribellione assai più efficace contro il governo che quella dei poveri contadini siciliani; e l’On.le Sonnino, andato al governo dopo di me, dovette provvedere alle finanze rialzando ancora il prezzo del sale e  il dazio sui cereali. Io deploro quanti altri mai la lotta di classe; ma, siamo giusti, chi l’ha iniziata?”.

La frattura tra i militari e la società civile raggiunse il suo apice nell’agosto del 1917. Mentre gli operai protestavano a Torino contro la mancanza di pane, intervenne l’esercito con le autoblindo. La rivolta, durata tre soli giorni, costò ai dimostranti ben 35 morti.

Fu questo progressivo e sempre più accentuato distacco dalla società civile che consentì al fascismo di trovare facile esca nei quadri medio-alti dell’esercito. I quali svolsero un ruolo decisivo nella presa del potere da parte di Mussolini. Furono proprio i capi delle forze armate, chiamati a consulto, a sconsigliare al re l’intervento. Alla richiesta del re sulla convenienza di affidare all’esercito la difesa del governo liberale decretando lo stato di assedio, Diaz e Pecoro Giraldi diedero la famosa risposta: “L’esercito farà il suo dovere, ma è bene non metterlo alla prova”.

Durante il fascismo, i tre capi di stato maggiore trovavano un limite al loro potere soltanto nella persona del ministro da cui ciascuno dipendeva, cioè nella persona di Mussolini che era ministro della guerra, della marina e dell’aeronautica e manteneva separate le tre amministrazioni (Tratto da “Forze armate e costituzione” di F. Pinto, Marsilio editore 1979).

 

3. I lavori dell’Assemblea costituente e le norme costituzionale

 

All’Assemblea costituente si chiedeva, innanzitutto, di ricucire la frattura tra l’esercito e la società civile e di creare i presupposti affinché non si realizzassero mai più le condizioni per una così rischiosa separazione.

Il dibattito si concentrò tutto intorno al cuore del problema: come armonizzare l’ordinamento speciale (esistente) delle Forze armate con l’ordinamento democratico nascente.

Ripercorro alcuni punti salienti dei lavori della Costituente, utili per la bisogna.

a) Venne subito ritenuta primaria l’esigenza che l’esercito dovesse “perseguire le sue altissime finalità senza l’influenza di orientamenti politici.” Si sottolineò che “L’esercito è fatto per difendere la patria: la patria si difende sotto qualsiasi regime e con qualsiasi orientamento politico. L’educazione dei giovani, che devono essere portati anche al sacrificio estremo della vita, deve essere lasciata nelle mani di persone le quali non soffrano, in alcun modo, né l’influenza né il timore degli atteggiamenti politici” (Mastroijanni, Prima sottocommissione, 15 novembre 1946).

b) Giolitti dichiarò: “l’adozione del termine “spirito democratico” dimostra che si vuole avere semplicemente questa garanzia: la garanzia di quello che è il denominatore comune di tutti i partiti che hanno diritto di parlare e di fare sentire la loro voce in una libera assemblea, in un’assemblea democratica come questa” (Ass. cost., 20 maggio 1947).

c) Azzi fece presente che sarebbe stata necessaria una “modifica della vita dell’esercito (modificando) la mentalità degli ufficiali e modificando anche il regolamento di disciplina” (Ass. cost., 21 maggio 1947).

Come noto, il dibattito culminò con la stesura dell’ultimo comma dell’art. 52 Cost., il quale sancì che “L’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della repubblica”.

  E’ utile ripercorrere brevemente anche il dibattito che ruotò intorno alla stesura dell’articolo 98 della Costituzione, a mente del quale “Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero”.

Durante i lavori preparatori che portarono alla stesura dell’articolo, si affermò: “se dicessimo nulla in proposito e, ferma restando la norma generale della libertà del cittadino, per cui ciascuno può iscriversi a qualsiasi partito, domani potrebbe ritenersi illegittima e anticostituzionale qualsiasi legge che stabilisce questo divieto per i carabinieri e le guardie di questura” (Clerici, Ass. cost., 05 dicembre 1947).

Illuminante ai nostri fini fu l’intervento di Nobile: “non conviene a nessuno che i quadri delle forze armate si mescolino alla politica (in quanto) esse devono servire a presidiare lo stato e pertanto debbono essere mantenute fuori e al di spora dei partiti politici” (Nobile, Ass. cost., 05 dicembre 1947).

In sintesi, si decise che eventuali limitazioni al diritto dei militari di iscriversi ai partiti politici avrebbero dovuto essere stabilite con legge ordinaria e che questo rinvio doveva essere necessariamente previsto dalla stessa Costituzione.

 

4. Le norme ordinarie attuative dell’art. 98 della Costituzione

 

E’ utile, a questo punto, richiamare le norme ordinarie che regolano i rapporti tra i militari e la politica, al fine di chiarire se sono state stabilite con legge limitazioni, ed in che misura, al diritto dei militari di iscriversi ai partiti politici.

Esse sono contenute nella Legge di principio nr. 382/78, la quale nel 2010 è stata “riordinata” all’interno del Codice dell’Ordinamento militare (per un approfondimento, vedi Il Codice dell’Ordinamento militare e le analogie con i tempi del generale Pes di Villamarina).

La normativa è molto chiara. Innanzitutto rileva l’art. 6 della Legge di principio, il quale al primo comma stabilisce che “Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche“.  Dal tenore letterale di tale disposizione emerge chiaramente l’autonomia concettuale e giuridica tra le “Forze armate” ed i “militari” che le compongono; nel senso che la prima locuzione indica l’istituzione e non anche i dipendenti della stessa. Infatti, quando il legislatore ha inteso riferirsi ai singolari militari, quali persone fisiche, l’ha fatto espressamente, così come accaduto nell’art. 98 della Costituzione.

Ci si chiede: in quali occasioni il militare rappresenta le Forze armate?

Lo stabilisce il successivo comma 2, secondo cui “Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell’art. 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative”.

Il terzo comma dell’art. 5 della medesima legge, stabilisce che le evocate limitazioni riguardano esclusivamente i militari che si trovano nelle seguenti condizioni:

 “a) svolgono attività di servizio;

b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;

c) indossano l’uniforme;

d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali”.

Pertanto, alla luce delle norme esaminate, i militari che non si trovino nelle elencate (tassative) situazioni d’impiego ben possono “partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché … svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative”.

Tali comportamenti devono ritenersi del tutto leciti e legittimi, almeno fino a quando il Parlamento, e non l’esecutivo o gli stati maggiori, non varerà una norma che imponga espressamente ai militari il divieto di iscrizione ai partiti e/o di partecipazione alla vita interna delle formazioni politiche. Quando, e se, ciò accadrà, il divieto d’iscrizione dovrà valere nei confronti di tutti i partiti, altrimenti verrebbero meno gli architravi su cui poggia la nostra democrazia.

 

5. Il carattere educativo della disciplina militare

 

La gestione amministrativa dello strumento militare (il cosiddetto impiego e gestione del personale) prima che fossero istituiti gli Stati Maggiori era accentrata nelle strutture ministeriali ed era una prerogativa dell’autorità politica; la quale realizzava efficacemente i suoi scopi attraverso lo strumento della disciplina militare.

La disciplina militare può essere definita il codice di comportamento del militare. In caso di violazione delle norme della disciplina, il militare incorre nelle sanzioni disciplinari.

Storicamente le sanzioni disciplinari, oltre ad avere la finalità (retributiva) di repressione degli illeciti, avevano uno scopo, per così dire, educativo. All’interno di una concezione paternalistica della disciplina militare, il superiore utilizzava lo strumento disciplinare per correggere ed educare il sottoposto. Il primo regolamento di disciplina dell’Arma dei Carabinieri sembrerebbe sia stato scritto da un padre gesuita (probabilmente il fratello di Silvio Pellico) ed è stato definito una sorta di “catechismo dei buoni sentimenti”. A tal proposito, si consideri che il regolamento di disciplina del 1964 (abrogato nel 1978) comprendeva delle norme che imponevano al militare “di non contrarre debiti” e  “di avere cura nella scelta della propria sposa”. Ricordo una vignetta pubblicata tanti anni fa da un giornale specializzato: due s’incontrano, uno dice all’altro: “come mai i militari detengono il primato dei matrimoni falliti?” L’altro risponde: “semplice, loro la moglie mica la scelgono, la propongono”. Scherzi a parte, quel primato, effettivamente detenuto, è riconducibile, a mio avviso, ad una normativa sulla mobilità dei militari (in particolare degli ufficiali) dai profili di dubbia costituzionalità, che provoca tanta sofferenza all’interno delle famiglie.

La disciplina militare ha subito nel corso della storia profonde innovazioni, l’ultima nel 1978 con il varo della Legge di Principio sulla disciplina militare (L. 382/78). Tale legge – fortemente voluta da Sandro Pertini, eletto Presidente poco prima della sua entrata in vigore – innovò profondamente il concetto di obbedienza militare, stabilendo, per la prima volta, che l’obbedienza del militare dovesse essere non  più “assoluta” ma “leale e consapevole”. La legge di principio, però, rimandava a un Regolamento, da emanare entro i successivi sei mesi, che avrebbe dovuto recepire quei principi e disciplinarne solamente gli aspetti di dettaglio.

Il Regolamento attuativo giunse ben 8 anni più tardi (DPR 545/86), cioè giunse l’anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente-partigiano. Il Regolamento, a parere dello scrivente, scardinò i principi consacrati nella legge 382/78 in tema di obbedienza del militare.

Lo fece, però, in maniera indiretta attraverso la regolamentazione degli aspetti attuativi delle sanzioni di Corpo e dell’istituto della rappresentanza militare. La rappresentanza militare ne uscì sterilizzata a causa della gerarchizzazione degli organismi di rappresentanza e della limitazione dei loro poteri (per un approfondimento sulla rappresentanza militare, si veda “Diritti dei militari: sillogismi entimematici ed inaccettabili separatezze”).

D’altronde quando si vuole eliminare un pesce dall’acquario, lo si può fare in due modi: o togliendogli l’acqua, oppure inquinandogliela; poiché l’acqua non si poteva eliminare perché voluta dal Parlamento, allora è stata inquinata. Per dirla con una frase ad effetto: “Un concetto è proclamare un diritto, altro è goderne. Problema urgente non è il fondamento, ma sono le garanzie” (De Tilla Maurizio).

Vediamo in che modo è stata inquinata “l’acqua” dell’obbedienza leale e consapevole.

Le sanzioni militari si distinguono in sanzioni di Stato e sanzioni di Corpo.

Le sanzioni di Stato non si differenziano, sostanzialmente, dalle corrispondenti sanzioni previste nel campo del pubblico impiego.

Le sanzioni di Corpo, invece, sono tipicamente militari e la podestà punitiva è attribuita, esclusivamente, ai superiori gerarchici. Esse consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna semplice e nella consegna di rigore.

La sanzione della consegna semplice consiste nel privare il militare della libera uscita fino ad un periodo massimo di sette giorni consecutivi (art. 1358, comma 4, D. Lgs. 66/2010).

E’ evidente che la violazione del precetto ha conseguenze che intaccano i diritti soggettivi di tutti i militari che fruiscono della libera uscita (identificati dall’art. 741 del DPR 90/2010).  Per essi la sanzione si ritiene penalmente rilevante, poiché l’afflittività della stessa (pena) è tale da ricomprendere il precetto violato tra le infrazioni aventi connotazioni penali. Ciò in quanto non è certo facile dimostrare che l’atteggiamento psicologico e lo stato d’animo del militare consegnato (privato della libera uscita) siano molto diversi da quelli di qualsiasi altro detenuto comune posto agli arresti domiciliari per essersi reso colpevole di reati ben più gravi.

La legge, nel prevedere la sanzione di Corpo della consegna semplice, però, non tipizza gli specifici comportamenti a causa dei quali la sanzione può essere inflitta.

Il legislatore, cioè, ha tipizzato i tipi di sanzione, ma ha omesso di tipizzare le violazioni che le stesse censurano.

Il tenore dell’art. 1352 del D.Lgs. 66/2010 appare estremamente generico, potendosi riferire a tutte le mancanze previste dal codice di disciplina: la norma, infatti, afferma che “costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine. La violazione  dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo”.

Non c’è dubbio che la scelta della locuzione linguistica “violazione dei doveri” si presta, a causa della sua indeterminatezza, alle più disparate elusioni dei fondamentali diritti del militare.

Per avere un’idea circa la genericità della norma, si consideri che tra i doveri del militare v’è anche quello di “avere cura particolare dell’uniforme e indossarla con decoro” (Art. 720 comma 4 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 – Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare); di curare il suo aspetto esteriore, che “deve essere decoroso come richiede la dignità della sua condizione” (art. 721 del DPR citato); di “tenere in ogni circostanza condotta esemplare”; di “improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza”; di “astenersi dal compiere  azioni  e  dal  pronunciare  imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro” (art. 732). Le norme di tratto prevedono che “la correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare” (Art. 733). Le norme denominate “senso dell’ordine” impongono al militare di “compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto per ogni  oggetto,  tenere  ogni  cosa  nel  luogo stabilito” (Art. 734).

E’ a tutti evidente che chiunque può violare una norma di tratto o del senso dell’ordine, se il superiore lo decide.

 

La consegna di rigore, con cui è stato punito il protagonista del fatto, invece, si realizza con l’obbligare il militare a restare, per un determinato periodo non superiore a quindici giorni, in un apposito spazio della caserma.

Il legislatore regolamentare ha provato a tipizzare ben 55 precetti la cui violazione è punita con la sanzione della consegna di rigore (art. 751 DPR 90/2010 – già allegato C al RDM). Alcune delle prescrizioni, però, eludono l’esigenza di specificità e tassatività richiesta dalla legge, descrivendo condotte del tutto generiche, mediante l’uso di forme elastiche ed onnicomprensive. Si consideri che viene contemplata tra le ipotesi di reato punibile con la consegna degli arresti di rigore un non meglio specificato “comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione del corpo di appartenenza” (punto 17). Ci si chiede, quali sono tali comportamenti? Tutto è lasciato alla “valutazione” delle autorità militari.

Ma qual è la linea di demarcazione tra autorità militari ed autorità politiche?

Sono ipotizzabili reciproche interferenze?

Stante la connotazione penale della consegna semplice e di rigore, ritengo che esse, oltre a violare il principio di legalità e di tassatività degli illeciti, contrastino con l’art. 13 (libertà personale) e con l’art. 16 (libertà di circolazione) della nostra Carta costituzionale. Tali vulnus costituzionali si ripercuotono negativamente sul principio d’imparzialità e buon andamento di così delicati e vitali apparati della pubblica amministrazione.

Sembrerebbe che le norme che prevedono le infrazioni punibili con le sanzioni degli arresti semplici e di rigore si atteggino come un contenitore all’interno del quale ci può rientrare di tutto; ma proprio tutto.

Stando così le cose, il militare non è posto in grado di conoscere preventivamente i comportamenti punibili con la sanzione della consegna. All’Amministrazione, invece, è attribuita la più ampia discrezionalità nello stabilire in relazione a quali illeciti infliggere le sanzioni.

A ciò si aggiunga che la finalità “retributiva” sia delle sanzioni che delle speculari concessioni premiali (elogi, encomi e giudizi annuali caratteristici) è solo tendenziale (un’idea guida per l’autorità titolare della potestà); nel senso che non v’è un obbligo assoluto di “retribuire” ogni mancanza disciplinare con la stessa sanzione. L’autorità esercita un potere discrezionale che può portare a valutazioni che non conducono, necessariamente, alla stessa decisione (sanzione) se ritenuta inopportuna o sconveniente per quella circostanza o per quel manchevole. Mi spiego. Se due militari compiono entrambi una medesima azione, censurabile o lodevole, l’uno può venir, legittimamente, sanzionato o premiato e l’altro no. Ciò è ammissibile in quanto alla base dell’ordinamento militare v’è la regola dell’onore (di cui parlerò in seguito).

Si comprende quanto sia illusorio il mito dell’obbedienza consapevole, giacché l’ordinamento militare è munito di potenti anticorpi per immunizzare ogni infedeltà alla volontà del Capo. Cioè l’ordinamento è concepito per piegare l’inferiore alla volontà del superiore, più che al disposto normativo, e per ricompensare chi è servizievole. Attraverso tali vulnus costituzionali ben si potrebbero insinuare dei pericolosi comportamenti discriminatori nei confronti dei sottoposti per motivi ideologici e/o politici.

Al fine di rendere l’idea circa la sconfinata discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione, riporto due casi veramente accaduti. Da fonte ANSA ed APCOM, datate 17 novembre 2010, si è appreso che un militare italiano, impegnato in Afghanistan, è stato sanzionato con sette giorni di consegna “per aver lasciato il suo posto branda in disordine”.

In data 06 giugno 2011, si è appreso (da fonte Grnet.it) che un sottufficiale è stato sanzionato disciplinarmente con la consegna “per aver intrattenuto un rapporto sessuale con la propria fidanzata”. Qualche giorno prima si era sottoposto a visita medica e l’ufficiale medico gli aveva prescritto una cura, nonché la raccomandazione di astenersi da “attività traumatiche di qualsiasi genere”. Alla visita di controllo successiva, il militare avrebbe ammesso di aver avuto, durante la degenza, un rapporto sessuale con la fidanzata, perciò è stato punito.

Pare proprio che la sconfinata discrezionalità dell’Amministrazione militare non si limiti solo ad accertare come sono ripiegate le lenzuola, ma, addirittura, pretenda di controllare anche cosa vi accade sotto!

La sanzione della consegna non ha una esclusiva rilevanza interna, come alcuni sostengono, è giusto il caso di ricordare che essa viene annotata nella documentazione personale; pertanto ha devastanti effetti sulla carriera del militare ed incide negativamente sull’assegnazione degli incarichi, sui trasferimenti, sull’esito dei concorsi interni, sulla concessione delle ricompense, sull’autorizzazione al NOS. La sanzione coinvolge anche la sfera personale del militare: ha effetti sulla sua autostima e sui suoi rapporti con gli altri militari.  Si tenga a mente, inoltre, che ai sensi dell’art. 751 punto 33) del DPR 90/2010 “l’inosservanza ripetuta delle norme attinenti all’aspetto esteriore o al corretto uso dell’uniforme” (articoli 720 e 721) sono valutate per la comminazione della consegna di rigore. Inoltre, tra le cause di cessazione dal servizio permanente, si annoverano “le gravi e reiterati mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore (art. 12, 2° comma, lettera c L. 1168/1961)”. Pertanto nel caso si venga ripetutamente colti in flagranza di uniforme in disordine oppure di collo peloso (magari a causa di un livello di testosterone troppo alto), si rischia la risoluzione del rapporto di lavoro oltre che pesanti conseguenze sulla carriera.

Si ritiene, visto che in gioco vi sono dei diritti soggettivi, che debbano essere meglio tipizzate le infrazioni punibili con la sanzione della consegna.

A tal proposito, sono scarsamente condivisibili e destituite di ogni fondamento le osservazioni di chi, soprattutto in ambienti interni all’Amministrazione militare, ritiene che sia impossibile tipizzare tutto.

Basti solo considerare che esistono, perfino, delle leggi specifiche (ad hoc) che disciplinano la tipologia dei vini d.o.c., a presidio della loro qualità.

E’ vigente un regolamento europeo che tipizza, addirittura, le dimensioni dei cetrioli e vieta la commercializzazione in area euro di quelli troppo sviluppati (cfr. Regolamento dei cetrioli). Non si comprende per quale motivo in Italia si dovrebbero lasciare vaganti “cetrioli” di simili dimensioni? (Si ribadisce che la consegna, oltre ad incidere in modo devastante sulla carriera del militare, può determinare la sua cessazione dal servizio).

E’ a tutti evidente l’incommensurabilità dei due interessi tutelati: cioè la protezione di beni alimentari e commerciali (cetrioli e vino) e la tutela di beni personali ed intrasmissibili (libertà personale e tutela del posto di lavoro e della giusta retribuzione). I secondi esigono il rispetto della riserva assoluta di legge, del principio di legalità e di tassatività dell’illecito.

 

6. L’obbedienza militare

 

E’ evidente che una disciplina svincolata dal principio di legalità provochi una mutazione genetica del concetto di obbedienza militare, che il legislatore ordinario vuole che sia  “leale e consapevole”.  Il poliziotto-militare, infatti, qualora dovesse ricevere un ordine irregolare, sarà indotto (dalle norme dell’Ordinamento speciale) a fare sempre la cosa giusta per tutelare se stesso, il suo posto di lavoro, la sua carriera e la sua serenità. Non rassicura e non convince il rimedio, basato sull’onore militare, che l’ordinamento (speciale) offre al sottoposto si trovi in tali circostanze. Il militare, nel caso riceva “un ordine … la cui esecuzione costituisce manifestatamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine ed informare al più presto i superiori” (art. 729, comma 2, D.P.R. 90/2010); piuttosto che rivolgersi ad un sindacato esterno ed imparziale. (E’ come dire a cappuccetto rosso di rivolgersi a un altro lupo più saggio e più canuto, piuttosto che al cacciatore. – Come potrebbe continuare a vivere felice e contenta?).

Mi spiego. Se, per ipotesi, un militare decidesse (oggi) di non eseguire un ordine costituente reato, che garanzie avrebbe il militare (domani) che quel superiore non lo sorprenda in flagranza di reato di “collo peloso” oppure di “branda in disordine”? Non lo valuti negativamente in occasione della redazione dei giudizi annuali caratteristici, compromettendo, così, la sua carriera? Non lo avvicendi nell’incarico, oppure non lo trasferisca, con una formula di stile? Sinceramente, l’ipotesi di un senso dell’onore ad intermittenza (rispetto al momento in cui si impartisce l’ordine ed a quello in cui si gestisce il personale) è poco plausibile.

Giunti a questo punto, ci si chiede: Una polizia militare, separata dallo Stato democratico e posta al di fuori della sua logica, può garantire il libero articolarsi della dialettica democratica, attraverso cui si stabiliscono i fini dello Stato?

Stante l’enorme discrezionalità detenuta dalla gerarchia, la democrazia è esente da rischi e minacce?

Si consideri che i 350 mila militari, tra cui i 180 mila poliziotti militarmente organizzati, oltre a detenere il monopolio della forza armata, ddispongono di enormi poteri investigativi, possono accedere a dati sensibili e gestiscono strumenti d’indagine sofisticati. Hanno il potere di imprimere direzione e verso alle indagini che consentono di individuare le piste che portano alla verità dei fatti, allo scopo di ridurre al minimo lo scarto tra verità storiche e verità processuali.

La sconfinata discrezionalità esercitata dai quadri sulla polizia militarmente organizzata potrebbe avere una qualche incidenza su quello scarto?

Si pensi ai casi in cui l’obbedienza militare entra in conflitto con le norme statuali. In questo caso, quale ordinamento prevale, quello statuale informato ai principi costituzionali oppure quello speciale che deroga ad essi e pretende di imporsi sul primo in virtù di una pretesa supremazia speciale basata sulla regola dell’onore? Bel dilemma!

 

7. La regola dell’onore militare

 

L’ordinamento militare è riuscito fino ad oggi a rimanere impermeabile al principio di legalità in virtù della regola dell’onore posta alla base di alcune essenziali norme regolamentari. E’ proprio la regola dell’onore a giustificare le deroghe ai principi costituzionali su cui è basato l’ordinamento statuale.

L’onore militare può definirsi una qualità etico-psicologica, espressione di tutte quelle virtù caratteriali – quali onestà, lealtà, rettitudine, fedeltà, giustizia, imparzialità – che procurano la stima altrui e che sono dal militare gelosamente detenute e custodite, nell’intimo convincimento della necessità di mantenerle integre.

Le origini della regola dell’onore si perdono nella notte dei tempi e sono riconducibili al particolare significato che anticamente era attribuito al giuramento militare.

Il primo giuramento militare di cui si ha memoria, è raccontato da Tito Livio in un suo scritto, si tratta di un antico giuramento sannita, che risale al 293 avanti Cristo (per un approfondimento cfr. “Alle origini del giuramento militare”).

Ai tempi dell’impero romano il giuramento militare si chiamava sacramentum militiae, poiché era il mezzo mediante il quale veniva creato, con il favore degli dei, un nuovo stato personale: lo status militis. Il giuramento aveva una funzione propriamente sacramentale. I milites romani, infatti, erano chiamati anche “sacrati”. Essi, a seguito del rito sacro, ricevevano dagli dei un supplemento di forza, di coraggio e, soprattutto, di purezza.

Da quest’ atmosfera, ammantata di sacralità e di rinnovata purezza ricevuta con il favore degli dei, trovò facile accoglienza la regola dell’onore militare, su cui si fonda il principio di supremazia speciale, che ancora oggi, anacronisticamente, sopravvive nelle norme regolamentari che derogano ai principi costituzionali, quali, per esempio, le sanzioni di corpo e la disciplina della rappresentanza militare.

In altre parole, il principio di supremazia speciale si fonda su un ragionamento molto semplice: “Poiché io sono depositario di senso dell’onore, la mia volontà costituisce principio di legalità (all’interno del comparto militare); quindi posso decidere, di volta in volta, quali sono le infrazioni che danno luogo alle punizioni; posso decidere chi trasferire, chi punire e chi ricompensare. All’interno di questa “insula felix” il principio di legalità non può e non deve approdare”.

Dalla regola dell’onore, per esempio, deriva anche la consuetudine secondo la quale nei rapporti epistolari tra ufficiali di grado elevato si antepone al nome il titolo di “N.H. il” (in cui N.H. non è il gruppo sanguigno ma l’abbreviazione di Nobil Homo). Non voglio essere frainteso, si tratta di una qualità effettivamente meritata dalla maggior parte degli appartenenti alla categoria, ma non può essere la prerogativa di tutti gli appartenenti a quella categoria.

 

8. Considerazioni conclusive

 

Ritengo che i fatti descritti nel primo paragrafo costituiscano effettivamente una lesione del principio di estraneità delle Forze armate dalle competizioni politiche. L’irrogazione della sanzione disciplinare ha fatto passare il messaggio secondo cui, per esercitare liberamente i propri diritti politici occorre appartenere ad una determinata formazione politica, poiché altrimenti s’incorre in sanzioni disciplinari gravissime. In questo modo si ottiene il risultato di orientare le coscienze politiche dei propri sottoposti, costringendoli, con l’utilizzo dello strumento disciplinare, ad astenersi dall’aderire ad alcune formazioni politiche ovvero ad aderire ad una formazione piuttosto che ad un’altra.

Stando così le cose, il mito della necessità di difendere l’apoliticità e la coesione interna delle Forze armate e di polizia militarmente organizzate – com’è stato tradizionalmente impostato – appare una semplice illusione e nasconde delle chiare scelte politiche che si sostanziano nella necessità di subordinare la polizia militare, non tanto alla difesa dei valori costituzionali, quanto piuttosto alle esigenze perseguite, attraverso l’apparato esecutivo, dai gruppi più forti presenti nella realtà civile e sociale del Paese.

La tutela della coesione della compagine militare e della sua apoliticità deve avvenire all’interno dei principi di garanzia stabiliti dalla Costituzione e non al di fuori di questi. Altrimenti la disciplina, da semplice strumento di salvaguardia degli interessi dello Stato, diventa essa stessa un valore da difendere, cioè diventa il fine, rischiando, così, di compromettere proprio quegli interessi dello Stato che bisogna difendere.

Probabilmente, molti dei tentativi di limitare, in tempo di pace, i diritti costituzionali dei militari, in nome della tutela della compagine interna, dell’efficienza e dell’apoliticità delle Forze Armate e di polizia, sono poco sinceri e, a volte, ispirati a secondi fini.

E’ innegabile che la vita militare e il particolare addestramento che esalta il coraggio e l’amor di Patria sviluppino effettivamente tutte quelle virtù (onestà, lealtà, rettitudine, fedeltà, giustizia, imparzialità), altrimenti definite “senso dell’onore”; tali virtù, però, vanno custodite con delle leggi ad hoc che rafforzino la volontà di chi le detiene, altrimenti rischiano di frantumarsi sotto l’incidenza di un potere politico sempre più intrusivo, che seduce e si lascia sedurre.

I militari sono anche uomini con tutte le loro debolezze umane. Con il giuramento certamente s’impegnano, ma dal giuramento non ricevono dagli dei alcun supplemento di purezza.

S’impone, pertanto, un esame di coscienza e un ripensamento dell’intero Ordinamento militare. E’ necessario distinguere il tempo di guerra, in cui si fronteggiano due eserciti appartenenti a due distinte Nazioni, dal tempo di pace in cui a fronteggiarsi, spesso, sono diverse coalizioni politiche, che appartengono alla stessa Nazione.

E’ necessario che l’ordinamento militare sia informato al principio di legalità e alla riserva di legge, come prevede l’art. 52 della Costituzione, e, soprattutto, che il cittadino militare sia messo nella condizione di dire “signornò” in difesa dei valori costituzionali e per il bene del Paese.

Termino con un riferimento al Vangelo che ritengo attuale in ogni tempo e fonte di verità ancora tutte da scoprire. La vicenda offre, a mio avviso, un’utile chiave di lettura dei fatti descritti. Essa vede protagonisti da una parte i militari posti a guardia del Sepolcro e dall’altra i capi giudei, preoccupati per la stabilità del loro potere.

Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all’orecchio del Governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione” (Mt 28, 13 – 14).

 

Cleto IAFRATE