L’AMMINISTRAZIONE E’ INADEMPIENTE ED I CONTRIBUENTI NE PAGANO LE CONSEGUENZE!

13 Gennaio 2013 5 Di Life

tarsu

In questi giorni noi palagianesi, come augurio per l’inizio di un anno migliore, ci stiamo vedendo recapitare delle cartelle esattoriali inviate dal nostro Comune contenenti degli accertamenti per il periodo 2007 /2010 per rettifiche delle superfici dichiarate sulla tassazione TARSU – TIA.
Abbiamo deciso di documentarci in merito accertando che il Comune sia stato sicuramente inadempiente nell’applicazione della norma e, lo stesso accertamento, nella maggior parte dei casi presenta delle grosse irregolarità.
Crediamo, a questo punto, sia il caso di fare un po’ di chiarezza sulla questione.
Con la legge finanziaria 2005 (governo Prodi) e precisamente all’Art. 1 comma 340 della legge 311/2004, si stabiliva che a partire dal primo gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria, la superficie di riferimento per il calcolo della tassa rifiuti urbani, non poteva essere inferiore all’ottanta per cento della superficie catastale (questa l’origine dei fatti e la causa dell’accertamento). Nello stesso articolo si legge che a determinare tale superficie saranno i Comuni sulla base dei dati catastali. Se risulterà che la superficie dichiarata sia inferiore al minimo di legge suddetto, il Comune provvederà alla relativa rettifica ed alla comunicazione al contribuente del nuovo valore (come si può notare, si sarebbe dovuto trattare di una semplice comunicazione e non di avviso di accertamento).
La stessa norma prevede che se non fosse possibile determinare detta superficie attraverso gli atti catastali, i Comuni chiederebbero agli interessati di presentare la planimetria catastale del proprio immobile dalla quale desumere il calcolo della superficie ai fini TARSU-TIA.
Per quanto invece attiene il calcolo della superficie per la determinazione della tassa rifiuti, esso va effettuato sulla base di quanto previsto dall’allegato C al D.P.R. 138/98.
Questo criterio di commisurazione si applica d’imperio dal primo gennaio 2005 in prima battuta e senza verifica della superficie tassabile, ogni volta che la superficie dichiarata dal contribuente è inferiore all’80% di quella che si evince dal certificato catastale. Il Comune deve quindi iscrivere a ruolo la maggiore superficie, semplicemente sostituendola a quella superiore dichiarata dal contribuente ma senza dover far prima un accertamento e, senza che la sostituzione equivalga ad un accertamento perciò anche senza possibilità di infliggere sanzioni per infedele dichiarazione.
A questo punto è bene precisare che la norma in vigore dal 2005, intendeva ridimensionare gli effetti delle dichiarazioni infedeli dei contribuenti.
A supporto di quanto da noi sostenuto fino ad ora, l’agenzia delle entrate, direzione regionale della Puglia, nel dicembre 2005 emanava la circolare n. 13 del 7/12/2005 a chiarimento per l’applicazione dell’art.1 comma 340 della legge 311/2004. Nella stessa si legge testualmente che “per le dichiarazioni da presentarsi a partire dall’1/1/2005, i soggetti passivi devono effettuare i conteggi al fine di indicare in linea di massima almeno la superficie minima. Per i soggetti già a ruolo, invece I COMUNI SONO TENUTI A CONTROLLARE LA SUPERFICIE DICHIARATA CON IL NUOVO PARAMETRO DI RIFERIMENTO, acquisendo dal catasto la nuova planimetria dell’immobile. Qualora la stessa non ci fosse, GLI ENTI PROVVEDERANNO A RICHIEDERLA al proprietario dell’immobile. Se l’ottanta % della superficie catastale è maggiore di quella dichiarata, i comuni variano d’ufficio il ruolo, richiedendo LA SOLA DIFFERENZA DI TASSA e dandone comunicazione all’interessato”.
Ad onor del vero, la stessa circolare, nell’ultimo paragrafo recita testualmente: “non è escluso che i Comuni utilizzino i dati catastali per attivare specifiche procedure di accertamento per infedeltà della dichiarazione che riguardano anche gli anni passati, dal 2002 all’entrata in vigore della norma”.
Ora, molto probabilmente a qualcuno questo non sarà molto chiaro per cui cerchiamo di semplificare al massimo quanto detto sopra.
Il Comune di Palagiano è inadempiente perché avrebbe già nel 2005 dovuto effettuare gli accertamenti di cui sopra verificando le eventuali differenze di superfici, informare le parti e, cosa fondamentale, senza l’applicazione di alcuna sanzione. Lo stesso spirito della norma era proprio quello di evitare gli accertamenti.
A Palagiano invece cosa accade? Dal 2005 al 2012 nulla si muove. Nel 2012-2013, con la venuta del nuovo Sindaco, qualche buontempone si desta e ricorda che sarebbe opportuno recuperare quelle cifre.
Altro problema nell’accertamento: viene indicata e calcolata la sanzione per infedele/incompleta denuncia per tutti gli anni di accertamento; cosa del tutto ingiustificata ed irregolare anche sotto il profilo giurisprudenziale infatti, la Commissione Tributaria Regionale di Bari, con sentenza n.69/15/05, pronunciata il 3/06/2005 e depositata il 17/06/2005 stabiliva che la sanzione pecuniaria per omessa presentazione della prescritta denuncia TARSU-TIA va applicata esclusivamente con riferimento all’anno in cui la denuncia doveva essere presentata per la prima volta e non anche per tutti gli anni successivi, poiché non si tratta di un obbligo ripetitivo.
Stando a quanto sopra e quindi, verificando poi successivamente, caso per caso, l’effettiva superficie oggetto di tassazione, è possibile per quasi tutti gli utenti presentare formale istanza di riesame in sede di autotutela.
In paese girano voci che l’anno 2007 si sia prescritto. Ci siamo documentati e la notizia non risponde al vero in quanto, la prescrizione si forma trascorsi cinque anni dalla data di obbligo della denuncia di variazione; di conseguenza, tenuto conto che il termine ultimo per la presentazione è il venti gennaio successivo alla data di verifica della stessa, si ha che per l’anno 2007, l’utente aveva tempo sino al 20/01/2008 per effettuare la prescritta denuncia. E’ chiaro ed evidente, di conseguenza che i termini scadano il 20/01/2013 per cui solo le notifiche che dovessero pervenire successivamente a tale data saranno prescritte.
Detto questo, chiediamo l’aiuto di Life.
Noi stiamo preparando un modello di istanza in PDF. Nello stretto giro di un paio di giorni sarà pronto. Se Life è d’accordo, siamo disposti a pubblicarlo in maniera tale che ogni cittadino che ne abbia necessità, lo possa stampare, compilare ed inviare al Comune. Contemporaneamente, considerando che il calcolo della superficie è particolare, invieremo anche un fac-simile per aiutare a capire come lo stesso venga effettuato in maniera tale che ogni cittadino possa verificare la bontà delle superfici accertate.
Nel frattempo, sarebbe opportuno attendere nel fare il versamento e chiediamo la collaborazione di tutti nel farsi portavoce con coloro che non dovessero leggere palnet.
Sig. Serra, chiediamo anche la sua collaborazione. Sappiamo che lei ha costituito un’associazione. Le chiediamo, quando pubblicheremo il PDF (se Life ce lo consentirà), di farne delle copie e distribuirle dalla sede della sua associazione cosicché nessuno possa rimanerne privo. Sarebbe opportuno, nelle more, che lei attraverso una raccolta firme od altro, una volta verificato quanto da noi detto, si faccia portavoce nei confronti dell’amministrazione.
Sperando che almeno in questa battaglia riusciamo ad essere un paese unito, salutiamo tutti cordialmente e ci risentiremo prestissimo.
____________________________gli indignati

P.S. caro sindaco, quando si renderà conto di essere in una fossa di leoni e che lei è la vittima sacrificale…forse sarà troppo tardi!