CARBURANTI AGRICOLI: CHIARITO CHE NON OCCORRE FATTURA ELETTRONICA, RESTA IL DUBBIO DEL PAGAMENTO “TRACCIABILE”

CARBURANTI AGRICOLI: CHIARITO CHE NON OCCORRE FATTURA ELETTRONICA, RESTA IL DUBBIO DEL PAGAMENTO “TRACCIABILE”

8 Luglio 2018 0 Di Life

 

A proposito dei dubbi sollevati nelle scorse settimane, è stato finalmente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E del 2 luglio, che acquisti e cessioni di carburante destinato alle macchine agricole di cui all’art. 57 del Codice della Strada non sono soggetti all’anticipo di essere documentati da fattura elettronica.

È quanto ho sostenuto sin da subito e ho reso noto alla stessa Amministrazione Finanziaria lo scorso 2 maggio quando, in rappresentanza degli agricoltori del nostro territorio, ho inviato una richiesta ufficiale di chiarimenti al Coordinamento Normativo della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate.

Le cose ovviamente cambieranno dal 1° gennaio 2019, quando la fattura elettronica diventerà obbligatoria per tutte le operazioni economiche, non solo per quelle relative ai carburanti.

La recente circolare ha chiarito però che, sebbene non sussista l’obbligo di anticipo della fatturazione elettronica, anche per l’acquisto dei carburanti agricoli agevolati (o comunque destinati alle macchine agricole di cui all’art. 57 C.d.S.), è obbligatorio effettuare i pagamenti in modalità tracciabile (assegni, bonifici, carte di credito, ecc.) al fine di dedurre il costo e detrarre l’IVA.

 

La circolare non esamina tuttavia il caso della maggior parte dei produttori agricoli del nostro territorio il cui reddito non viene determinato dalla differenza tra i ricavi realizzati e i costi sostenuti, ma dalla semplice rivalutazione del reddito agrario catastale dei terreni coltivati secondo il coefficiente previsto dalla legge.

 

Anche ai fini IVA, la gran parte dei nostri agricoltori non detrae nulla in quanto rientranti nel cosiddetto “regime speciale” secondo il quale l’IVA dovuta per le vendite dei prodotti viene del tutto (o quasi) azzerata  in maniera presuntiva dall’applicazione delle “aliquote di compensazione”.

 

Per rendere più comprensibile il concetto ai meno tecnici, si può sintetizzare concludendo che questa tipologia di agricoltori (forse oltre il 90% di quelli che conosco) non ottiene alcun risparmio fiscale concreto dalla presenza di quella fattura relativa all’acquisto di carburante, indipendentemente dalla modalità in cui l’abbia saldata.

 

Alla luce di ciò, ritengo che i produttori agricoli che rispettino le predette condizioni non siano interessati dall’obbligo di effettuare i pagamenti “tracciabili”, ma possano continuare ad effettuarli anche in contanti per importi al di sotto di € 3.000,00 secondo      quanto previsto dalla legge per l’utilizzo del contante.

 

In ogni caso, al fine di chiarire questo ulteriore aspetto, ho già interpellato la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate restando ancora una volta in attesa di conferme!