Donatello Borracci: APPROFONDIMENTO RIMBORSI IVA SU TIA…RESSA SI INFORMI PRIMA DI PARLARE!!!

12 Luglio 2010 0 Di Life

TRIBUTI LOCALI

Non è dovuta l’IVA applicata sulla «TIA Ronchi»

Il committente/cittadino deve chiedere la restituzione al Comune/gestore entro il termine di prescrizione

/ Alfio CISSELLO e Floriana GASPARRINOSHARE

/ Lunedì 28 giugno 2010

Non sono dovute le somme addebitate dai Comuni o dai concessionari a titolo di IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). Tale fattispecie, per ciò che riguarda il rapporto cittadino-Comune/concessionario, è regolata, infatti, dall’art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.

È quanto asserito dalla C.T. Prov. di Asti, sentenza n. 42 del 12 aprile del 2010, la quale ha rilevato come, al fine del rimborso di dette somme, sussista la giurisdizione del giudice ordinario e non, invece, quella del giudice tributario.

Nel caso di specie, a seguito del ricorso di alcuni contribuenti, rivolto contro il diniego di restituzione delle somme addebitate a titolo di IVA sulla TIA, opposto dal concessionario del Comune di Asti, i giudici hanno osservato come gli stessi avrebbero dovuto esperire un’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e, conseguentemente, rivolgersi al Tribunale, non dovendosi ritenere instaurata una questione di natura tributaria.

I giudici aditi rilevano che, come precedentemente espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, sia la TIA che la TARSU sono estranee all’ambito di applicazione dell’IVA: entrambe sono, di fatto, un tributo e, in quanto tale, i relativi proventi percepiti dal Comune (o dal diverso gestore preposto alla sua riscossione) non possono essere assoggettati a IVA.

L’imposta sul valore aggiunto, invece, colpisce solo i corrispettivi delle prestazioni di servizi liberamente richiesti e non imposti. L’inesistenza di un nesso diretto tra servizio ed entità del prelievo, infatti, porta ad escludere la sussistenza del “rapporto sinallagmatico” posto alla base dell’assoggettamento ad IVA, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 633/72, caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi.

La decisione dei giudici, precisa e ben argomentata, si profila conforme alla costante giurisprudenza di Cassazione, secondo cui le liti instaurate dal cessionario/committente nei confonti del cedente/prestatore in merito all’IVA erroneamente addebitata in rivalsa sono di natura privatistica, con conseguente esclusione della giurisdizione tributaria. Semmai, il rimborso dell’IVA potrà essere chiesto dal cedente/prestatore (quindi, nel nostro caso, dal Comune o dal gestore) all’Agenzia delle Entrate.

I giudici astigiani osservano inoltre che non potrebbe giungersi a diversa conclusione nemmeno ove il soggetto richiedente la restituzione delle somme fosse un soggetto IVA. Infatti, l’orientamento della Cassazione (secondo cui, qualora il cessionario/committente sia un soggetto IVA, egli sarebbe legittimato a chiedere il rimborso direttamente all’Agenzia), espresso con la sentenza n. 20752 del 2008, è stato superato dalla recente sentenza n. 355 del gennaio 2010.

I ricorrenti, nel caso di specie, sono i committenti del servizio di raccolta e di trasporto di rifiuti soldi urbani e non si configurano come debitori o condebitori di imposta e non sono interlocutori dell’Amministrazione finanziaria, ma solo del concessionario del servizio medesimo.

La nuova “TIA ambiente” non è un tributo

Per questo gli stessi devono correttamente rivolgersi al giudice ordinario, convenendo in giudizio il concessionario del servizio e non l’Amministrazione stessa.

Non vi è dubbio, secondo la Commissione provinciale, che la controversia tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo della rivalsa IVA, inerente alla legittimità dell’addebito dipendente dalla rivalsa medesima, non riguarda il rapporto tributario, ma il rapporto tra le parti dell’operazione imponibile e di conseguenza esula dalle attribuzioni delle commissioni tributarie .

A seguito delle considerazioni svolte, quindi, il diritto, per il cittadino, di chiedere il rimborso delle somme pagate a titolo di IVA deve essere esercitato entro il termine di prescrizione decennale, a decorrere dal giorno in cui al Comune è pervenuta la diffida alla restituzione medesima.

Si evidenzia che il DL n. 78 del 2010 (in corso di conversione) ha espressamente affermato che la TIA non ha natura di tributo, per cui il problema della legittimità dell’IVA addebitata in rivalsa non si porrà più. Tuttavia, l’innovazione riguarda nello specifico la “TIA ambiente” (DLgs. n. 152/2006), e non la “TIA Ronchi”, per cui la questione, per le liti in corso e per quelle che si instaureranno, non rileva, salvo eventuali cambiamenti in sede di conversione del DL 78/2010.