Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
2 Febbraio 2006
Dopo questa solenne deliberazione, l?Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal uopo, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali della Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue gli fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione.
Il testo ufficiale della Dichiarazione ? disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cio? cinese, francese, inglese, russa e spagnola. Il testo usato qui di seguito ? identico a quello approvato dal governo Italiano.
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignit? inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libert?, della giustizia e della pace nel mondo;Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell?umanit?, e che l?avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libert? di parola e di credo e della libert? dal timore e dal bisogno ? stato proclamato come la pi? alta aspirazione dell?uomo;Considerato che ? indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l?uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l?oppressione;Considerato che ? indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali, nella dignit? e nel valore della persona umana, nell?eguaglianza dei diritti dell?uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libert?.Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l?osservanza universale dei diritti umani e delle libert? fondamentali;Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libert? ? della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L?Assemblea Generaleproclama
La presente dichiarazione universale dei Diritti Umani
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni; al fine che ogni individuo ed ogni organo della societ?, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l?insegnamento e l?educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libert? e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l?universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignit? e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libert? ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potr? essere tenuto in stato di schiavit? o di servit?: la schiavit? e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potr? essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalit? giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un?effettiva possibilit? di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potr? essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonch? della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
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Articolo 11
- Ogni individuo accusato di un reato ? presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
- Nessun individuo sar? condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potr? del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potr? essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, n? a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libert? di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libert? di cambiare religione o credo, e la libert? di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell?insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell?osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libert? di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
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Articolo 21
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della societ? ha diritto alla sicurezza sociale, nonch? alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l?organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignit? ed al libero sviluppo della sua personalit?.
Articolo 23
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ci? una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libert? enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione pu? essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un?attivit? o di compiere un atto mirante a alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libert? in essa enunciati.
Fonte: www.emergency.firenze.it