Pi? poteri per scoprire gli evasori

27 Settembre 2006 Off Di Life

Senza entrare troppo nello specifico, diciamo che il Decreto Legge n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4/8/2006), ha previsto l?obbligo, a carico delle banche, della societ? ?Poste Italiane?, degli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle societ? di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario (praticamente tutti gli Enti che gestiscono il risparmio), di comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti attivi alla data del 1? gennaio 2005, specificandone la natura.

In altre parole, i predetti Enti avranno l?obbligo di comunicare gli estremi identificativi (in particolare il codice fiscale) di coloro che intrattengono rapporti continuativi con le stesse, per intenderci conti correnti, libretti di risparmio, gestione titoli, ecc.; sono escluse dall?obbligo di comunicazione le singole transazioni sporadiche effettuate a mezzo banca/posta, che esulano da un rapporto continuativo (ad esempio il pagamento della bolletta).
Cosa significa tutto ci??
Semplice: “qualcuno” sar? in grado di conoscere dove e in che modo custodiamo i nostri risparmi.
Questa importantissima previsione normativa getta le basi per la costituzione di una banca dati specificamente finalizzata alla individuazione di tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con gli intermediari finanziari e consente agli organi di indagine (nello specifico funzionari dell?Agenzia delle Entrate) di poter disporre di una immensa mole di dati, cui potranno accedere in modo molto pi? diretto e veloce nell?ambito dei controlli fiscali posti in essere, limitando  sensibilmente il ricorso a onerose indagini a tappeto (cui finora si faceva ricorso).

Da questo momento in avanti i funzionari addetti all?attivit? di controllo potranno conoscere (con riferimento dall?1 gennaio 2005 in poi), consultando l?apposita sezione della (Banca Dati) Anagrafe Tributaria e per ciascun contribuente, quali e quanti rapporti di carattere finanziario lo stesso abbia nella propria disponibilit? e con quali operatori finanziari, senza tuttavia conoscerne il saldo n? le movimentazioni.
Potr? quindi valutare se e in che termini avviare l?indagine finanziaria e a quali operatori inoltrare la richiesta.
A tale proposito va specificato che la nuova norma non scalfisce, in alcun modo, la privacy dei contribuenti non assoggettati a controllo, dal momento che le nuove modalit? di inoltro delle richieste di indagine bancaria in via telematica prevedono specifici accorgimenti, finalizzati a impedire abusi e accessi non autorizzati ai dati sensibili, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, le richieste continueranno a essere filtrate dai dirigenti degli uffici dell?Agenzia delle Entrate, i quali esamineranno personalmente, o a mezzo di un delegato, le proposte di indagine bancaria curate dai funzionari che procedono all?accertamento o alla verifica della posizione fiscale dello specifico contribuente (in altre parole, occorrer? valutare nel caso specifico l?effettiva necessit? del controllo finanziario).

A seguito dell?approvazione della proposta, il direttore dell?ufficio competente trasmetter? in forma riservata i dati necessari al rilascio dell?autorizzazione a procedere al direttore regionale, secondo un iter molto ben specificato dalla legge. Solo una volta che sar? stata rilasciata l?apposita autorizzazione, il direttore dell?ufficio invier? via e-mail, corredata di firma digitale, l?effettiva richiesta all?intermediario finanziario in possesso di dati ed elementi relativi al contribuente soggetto a verifica o a controllo fiscale, nell?osservanza dei pi? moderni protocolli di sicurezza informatica.
Fino all?altro ieri invece, in carenza della predetta Banca Dati, si doveva procedere a inviare una richiesta ?al buio? agli operatori finanziari (potenzialmente a 30 mila soggetti!) chiedendo loro se il tal dei tali  avesse instaurato un rapporto finanziario, e solo successivamente si poteva eventualmente procedere alla richiesta delle movimentazioni (con le cautele gi? esposte).
E? evidente il grande effetto della semplificazione che il nuovo sistema produce, non solo (sicuramente) per l?attivit? di controllo fiscale (i riscontri bancari sono senza dubbio il migliore mezzo per portare alla luce l?evasione fiscale), ma anche per tutto il sistema dell?intermediazione finanziaria, che diversamente rischierebbe di essere ?invaso? di richieste, anche se solo per via telematica.