ELEZIONI EUROPEE – GUIDA AL VOTO

27 Maggio 2009 0 Di Life

Con “Elezioni Europee – Guida al voto”, iniziamo la pubblicazione di una serie di articoli ed interviste sul prossimo appuntamento elettorale del 6 e 7 giugno. Buona lettura.

ELEZIONI EUROPEE – GUIDA AL VOTO

Il 6 e 7 giugno 2009 gli elettori saranno chiamati al voto per le elezioni europee, provinciali e amministrative. L’apertura dei seggi avverrà sabato 6 giugno alle 15.00, e proseguirà fino alle 22. Domenica 7 giugno si continuerà dalle 07.00 alle 22.00. Lo scrutinio delle schede avverrà alla chiusura dei seggi.

Seggi spettanti alla Quarta Circoscrizione.

L’Italia è divisa in cinque Circoscrizioni elettorali, ognuna comprendente più Regioni. L’insieme delle Circoscrizioni forma il Collegio Unico Nazionale. La Quarta (Italia Meridionale), comprende: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Tale suddivisione è valida solo per l’assegnazione delle candidature, poiché la ripartizione dei seggi viene determinata nel Collegio Unico Nazionale. Ad ogni Circoscrizione sono assegnati un numero definito di seggi, che varia in rapporto al numero di abitanti della stessa. I seggi in totale spettanti all’Italia sono 72; alla Quarta Circoscrizione spettano 18 seggi.

Come si vota. Il colore della scheda elettorale varia a seconda della Circoscrizione: nel nostro caso, sarà di colore arancione. Per esprimere il voto, due le operazioni da effettuare: mettere una croce sul simbolo del Partito o gruppo da votare, e scrivere a fianco il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati da votare (massimo 3, valido per tutte le Circoscrizioni). Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.

Elettorato Attivo e Passivo. Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per le votazioni abbiano compiuto il 18° anno di età. Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento Europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni.

Incompatibilità. La carica di membro del Parlamento Europeo è incompatibile, fra l’altro: con l’ufficio di deputato o senatore; con la carica di componente del Governo; presidente di Giunta regionale; assessore o consigliere regionale; Sindaco di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Soglia di sbarramento. La ripartizione dei seggi sarà effettuata solo fra le liste che conseguiranno almeno il 4% dei voti validi sul piano nazionale. L’intento della modifica è evitare la frammentazione politica.

Sistema elettorale. E’ il cd. “proporzionale puro”, per cui non è previsto il premio di maggioranza, presente invece nelle elezioni provinciali.

Segretezza della espressione del voto. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Ripartizione dei seggi.

Terminato lo scrutinio delle schede, il Presidente dell’Ufficio Elettorale manda al Sindaco del Comune i risultati, che vanno poi inviati all’Ufficio Elettorale Provinciale.

L’Ufficio Elettorale Provinciale somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della Provincia, e i voti di preferenza riportati da ciascun candidato. Manda i dati all’Ufficio Elettorale Circoscrizionale.

L’Ufficio Elettorale Circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli Uffici Elettorali Provinciali:

1) Determina la cifra elettorale di ogni lista e, per le liste collegate, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nella Circoscrizione;

2) Comunica all’Ufficio Elettorale Nazionale, per ciascuna lista e gruppo, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

3) Determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della Circoscrizione.

4) Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

Ipotizziamo che ci siano quattro Circoscrizioni, quattro Partiti per ognuna, 40 seggi da attribuire.

L’Ufficio Elettorale Nazionale, ricevuti i verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali:

1) Determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole Circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno. Individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.

Cifre Elettorali Nazionali. Lista A = 9000. Lista B = 14000. Lista C = 16000. Lista D = 200.

Totale voti validi = 39200. 4% di 39200 = 1568.

La lista D non ha raggiunto sul piano nazionale il 4% dei voti validi.

2) Procede al riparto dei seggi tra le liste che hanno superato il 4% dei voti validi ( Liste A – B – C), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il Quoziente elettorale nazionale.

Quoziente Elettorale Nazionale = 39000 (Totale voti validi, meno i 200 voti della Lista D) : 40 (seggi da assegnare) = 975.

Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti.

Lista A = 9000 : 975 = 9 resto 225.

Lista B = 14000 : 975 = 14 resto 350.

Lista C = 16000 : 975 = 16 resto 400.

Il 40° seggio viene attribuito alla Lista C, che ha conseguito il resto maggiore.

Su scala nazionale, questa la distribuzione dei seggi: Lista A = 9; Lista B = 14; Lista C = 17.

3) Procede alla distribuzione nelle singole Circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa, ottenendo il Quoziente Elettorale di Lista. Attribuisce poi alla lista tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista.

Quoziente Elettorale di Lista.

Lista A = 9000 : 9 = 1000.

Lista B = 14000 : 14 = 1000.

Lista C = 16000: 17 = 941.

Assegnazione dei seggi nelle Circoscrizioni.

Circoscrizione 1.

Lista A. 1000 : 1000 = 1.

Lista B. 2000 :1000 = 2.

Lista C. 3000 : 941 = 3 resto 177.

In modo simile si procede per le altre Circoscrizioni. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati nelle Circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti. In ogni Circoscrizione risulteranno eletti i candidati delle varie liste che hanno ottenuto più voti. Come si nota, nelle elezioni europee non esiste il c.d. premio di maggioranza, esistente invece nelle provinciali, per cui si è in presenza del proporzionale puro.

Giuseppe Favale