La legge istitutiva del Parco regionale della Terra delle Gravine subisce un ennesimo colpo

La legge istitutiva del Parco regionale della Terra delle Gravine subisce un ennesimo colpo

17 Giugno 2017 0 Di Life

 

 

Legambiente: “Inaccettabili e inapplicabili le ultime modifiche, chiediamo al presidente della Regione Puglia di correggere questa stortura legislativa”

Con le ultime modifiche introdotte surrettiziamente nella legge regionale 10/2017, il già sofferto e travagliato Parco Terra delle Gravine, subisce un ennesimo colpo, considerata la visione demagogica e semplicistica della pianificazione in area parco, in contrasto con gli obbiettivi di alta rilevanza territoriale e pianificatoria della sua legge istitutiva.

 

In particolare, con l’emendamento presentato a firma del consigliere Pentassuglia, e sottoscritto anche da due consiglieri di opposizione (Francesca Franzoso e Renato Perrini) , si ridimensiona l’area Parco, oggi composta da una zona 1 (di maggior pregio) e una zona 2 (di confine), attestandolo di fatto solo sulla zona 1, ovvero quella dove sono presenti boschi e gravine, peraltro già ampiamente salvaguardati.

L’emendamento, di per se demagogico e  scritto in maniera poco comprensibile, recita: “Entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessorato deve riperimetrare il parco utilizzando solo confini certi quali strade e muri a secco, al fine di poterne tabellare il perimetro. La riperimetrazione deve riguardare solo la zona 2 lasciando al perimetro del parco tutta la zona 1 unitamente a gravine, solchi gravinali, boschi e relative aree di rispetto.

 

La seconda parte dell’emendamento, come si vede,  svela il vero obbiettivo di Pentassuglia: ridurre il parco al nulla attestandolo solo sulla zona 1 su beni come boschi e Gravine, già ampiamente salvaguardati.

La proposta, poi, di utilizzare le strade e i muretti a secco per la riperimetrazione appare irrealizzabile e pensata da chi non ha la minima conoscenza del perimetro vigente e del tema della pianificazione di un’area protetta. Il Parco, in buona parte del suo perimetro, infatti, ha come confine esterno proprio la zona 1, non suscettibile di variazioni, e non esiste una connessione tra strade e muretti a secco tale da consentire una continuità di perimetro. Su quali elementi certi si dovrebbe quindi posizionare il perimetro? Oltretutto i muretti a secco sono una struttura non sempre rilevabile dalle cartografie, motivo per cui la riperimetrazione dovrebbe essere effettuata solo dopo specifici rilievi sul campo, che richiedono un periodo maggiore rispetto ai 60 giorni dalla pubblicazione della Legge, entro i quali bisognerebbe procedere, e fondi che oggi non sono disponibili.

 

Ritorna, dunque, prepotentemente la primitiva proposta di perimetrazione riduttiva, che non ha nessuna visione strategica di pianificazione e di sviluppo del territorio, e che ora si tenta di far passare con un colpo di mano.  L’eventuale perimetro che l’Assessorato produrrà, se riuscirà a produrlo, non avrà nessun valore giuridico, rappresentando solo una proposta che dovrà essere approvata e pubblicata attraverso una legge per essere vigente. E le modifiche alle leggi istitutive dei parchi regionali, inoltre, devono scontare un procedimento partecipativo, a salvaguardia delle amministrazioni e degli attori sociali del territorio, svolto attraverso una Conferenza di servizi, come previsto dalla L.R. 19/97, conferenza che è stata sempre svolta in casi simili.

E poi, perché approvare questa legge proprio ora che si sta discutendo un’altra proposta di legge che trasferisce dalla Provincia ai Comuni la gestione del Parco?.     

 

Chiediamo, allora, con forza al Presidente Emiliano di correggere questa stortura legislativa inaccettabile e inapplicabile.                             

 

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