LE ORIGINI DEL GIURAMENTO MILITARE .di Cleto Iafrate
2 Novembre 2010LE ORIGINI DEL GIURAMENTO MILITARE E LE RAGIONI PER CUI I PADRI COSTITUENTI HANNO VOLUTO CHE L’ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE FOSSE INFORMATO ALLO SPIRITO DEMOCRATICO DELLA REBUBBLICA
di Cleto Iafrate
Il giuramento, in generale, costituisce il veicolo di una promessa, a cui corrisponde un impegno, che si concretizza attraverso la pronuncia di una formula di rito.
Con la pronuncia della formula, l’azione promessa esce dalla sfera della volontà del promittente per collocarsi in quella di colui che è il destinatario del giuramento.
In particolare, il giuramento militare è un “vincolo personale” che impegna ciascun militare e riveste un ruolo fondamentale per l’assunzione dello status militis; in effetti, si diventa militari solo dopo aver pronunciato la formula del giuramento.
Il militare nel prestare il giuramento, previsto dall’art. 2 della legge 382/78, assume ben quattro impegni con la seguente formula: “Giuro d’essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore a tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni”.
Tale formula riassume e sintetizza il disposto di due articoli della Costituzione: quello dell’art. 52, secondo il quale “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” e quello dell’art. 54, secondo il quale “tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi … i cittadini cui sono state affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
Appare evidente, che, dei quattro impegni che il militare assume con il giuramento, ben tre siano comuni a ciascun cittadino: la fedeltà alla Repubblica, l’osservanza della Costituzione e delle leggi ed il dovere sacro della difesa della Patria.
Quindi l’impegno che distingue il militare dal cittadino è il quarto, cioè quello di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri connessi allo “stato militare”.
Per comprendere la natura e l’utilità del quarto impegno, che distingue il militare dal cittadino, in rapporto alle istituzioni, è necessario fare luce sulle origini del giuramento militare.
Il primo giuramento militare di cui si ha memoria, è raccontato da Tito Livio in un suo scritto, si tratta di un antico giuramento sannita, che risale al 293 avanti Cristo.
In una valle del Sannio, indicata col nome di Aquilonia, in seguito ad un bando di leva, in vista di quella che sarà la seconda guerra sannitica contro Roma, vi sono raccolti circa sessantamila uomini. Nel mezzo dell’accampamento viene innalzato un tempio che consiste in un recinto chiuso ai quattro lati e coperto da un panno di lino.
All’interno, il sacerdote, un certo Ovio Paccio, ripetendo un rituale già celebrato dai Sanniti nell’impresa militare per la conquista di Capua agli Etruschi, officia un sacrificio cruento di animali, secondo il rito descritto nel sacro libro.
Celebrato il sacrificio, il Comandante convoca i più nobili e coraggiosi fra i convenuti. Uno ad uno essi vengono introdotti all’interno del tempio e portati all’altare. A ciascuno viene chiesto di giurare che non avrebbe riferito ad alcuno quanto visto e udito. Dopo di che, ciascuno viene obbligato ad un ulteriore, terribile, giuramento mediante il quale, sotto minaccia della propria persona, di quella dei parenti e della propria stirpe, assume l’obbligo di fedeltà nei confronti della persona del Comandante: deve promettere solennemente di combattere in qualsiasi posto fosse assegnato, di non allontanarsi dalla schiera e di abbattere a vista chiunque volesse fuggire.
Nonostante il tempio fosse disposto in modo da prevenire o vincere ogni eventuale resistenza, i primi chiamati, frastornati, tentano di opporre un rifiuto e, istantaneamente, vengono raggiunti dalla spada dei centurioni che, all’interno del tempio, sono in piedi lungo le pareti a presidiare l’adempimento del rito. I cadaveri degli uccisi, insieme con le carcasse degli animali sacrificati, giacciono accanto all’altare, come spaventoso monito per gli altri.
Poi, fra coloro che hanno prestato giuramento, il Comandante designa dieci uomini e affida loro il compito di scegliere ciascuno un altro e così via, fino a quando viene formato un corpo di sedicimila uomini.
Questo procedimento è detto Vir virum legere ed, in seguito, tale espressione verrà ripresa per indicare uno specifico modo di combattere dei romani.
L’autore conclude il racconto precisando che il ritus sacramenti sannita, in qualche modo equiparabile ai riti degli iniziati, è il mezzo mediante il quale viene creato, con il favore degli dei, un nuovo stato personale: lo status militis.
Il rito proseguirà in epoca successiva per opera dei romani, esso assumerà il nome di sacramentum militiae romano; in quanto anche i Romani ricollegavano a tale rito, oltre alla funzione che era propria del comune giuramento, una funzione propriamente sacramentale.
I milites romani, infatti, erano chiamati anche “sacrati”. Essi, mediante il giuramento solenne, si legavano per sempre al Comandante, ed, a seguito del rito sacro, ricevevano un supplemento di forza, di coraggio e di purezza. Da questa atmosfera ammantata di sacralità e di rinnovata purezza trovò facile accoglienza la regola dell’onore militare come prerogativa dello status militis, che ancora oggi sopravvive in alcune norme che regolano avanzamenti, trasferimenti, sanzioni di corpo e note caratteristiche.
Queste sono le origini del giuramento militare.
Orbene. E’ evidente che, in tempo di guerra, uno stretto legame della volontà di ciascun militare a quella del suo superiore, e così via, fino a legarsi tutti a chi ha la responsabilità strategica dell’evento bellico, è una condizione necessaria per contrastare, in modo efficace, qualsiasi minaccia esterna rivolta verso la Patria; ciò in quanto, in simili scenari, tutti i bisogni individuali retrocedono di fronte al bisogno collettivo di difesa dei confini nazionali.
In guerra, un tale stretto sodalizio, rappresenta una potentissima spada sguainata nelle mani dei capi delle nazioni; ma, una volta ristabilita la pace, se quella spada non venisse riposta nel fodero, a quali rischi sarebbe esposta quella nazione?
Quello stesso sodalizio di uomini in armi, che in guerra è uno strumento potentissimo, in tempo di pace, quando i confini tra i bisogni individuali e quelli collettivi sono meno definiti, se non venisse informato dallo spirito democratico, sarebbe una fragile preda esposta a rischi di strumentalizzazione e ad insidie di diversa natura.
Alcuni versetti del Vangelo, che ritengo fonte di verità nascoste, costituiscono un primo documento storico da cui trapelano rischi e insidie.
Si legge che subito dopo la resurrezione del Figlio di Dio, i militari posti a guardia del sepolcro si recarono dai capi giudei a riferire la verità dei fatti cui avevano assistito, cioè che Gesù era risorto e loro avevano visto un angelo scendere dal cielo e rotolare la pietra della tomba, che era vuota.
I capi giudei, dopo aver consultato gli anziani, dissero ai militari: “DICHIARATE: i suoi discepoli sono venuti di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all’orecchio del Governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione”. (Mt 28, 13 – 14).
I capi giudei temevano che la diffusione di quella notizia costituisse un rischio per la stabilità del loro potere.
A quell’epoca, il potere dei capi giudei non era legittimato da un “contratto a tempo indeterminato”, pertanto, la loro prima preoccupazione era il controllo dell’informazione finalizzato alla conservazione ed al consolidamento del potere.
I padri della Costituzione, probabilmente, avendo vissuto gli orrori della guerra e della carestia, erano consapevoli di tali umane preoccupazioni, a motivo di ciò, nel regolare i rapporti tra l’Ordinamento militare e quello statuale, scrissero: “L’Ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”. Non a caso, in quella sede, venne esclusa un’altra locuzione linguistica (riflette), in quanto avrebbe dato l’idea dell’esternità e separatezza dell’Ordinamento esistente rispetto a quello nascente.
Se l’Ordinamento delle Forze armate fosse separato dallo Stato e posto al di fuori della sua logica, il libero articolarsi della dialettica democratica, attraverso cui si stabiliscono i fini dello Stato ed a cui tutti sono subordinati, non sarebbe esente da rischi e minacce.
Probabilmente, molti dei tentativi di limitare, in tempo di pace, i diritti costituzionali dei militari, in nome della tutela dell’efficienza delle Forze Armate, sono poco sinceri ed, a volte, ispirati a secondi fini.
Ritengo che una giusta soluzione di compromesso risieda nell’emanazione di un Regolamento di Disciplina Militare di Guerra ed un R.D.M. di Pace, il primo si dovrebbe occupare di disciplina militare ed il secondo della disciplina del militare.