Qualche doveroso chiarimento sull’articolo del CLUB MAGIC GARDEN.

6 Agosto 2010 0 Di Life

L’articolo della dott.ssa Coluzzi del CLUB MAGIC GARDEN, non meriterebbe alcuna replica, considerato che dei fatti denunciati da Legambiente si occupa la Magistratura.

Poiché, però, l’articolo contiene gli stessi soliti attacchi personali (o attenzioni particolari) rivolti allo scrivente, e le conseguenti solite accuse (infondate) sui danni causati, così come con strabiliante coincidenza ha fatto il sindaco Ressa ieri sera in un pubblico comizio, mi vedo costretto ad una breve replica, affidata semplicemente ad atti documentali.

Anche perché, appare altrettanto banalmente scoperto l’obiettivo di screditare la correttezza e la lineare coerenza degli ambientalisti (anzi: di “certi pseudo-ambientalisti”, come stucchevolmente ha ricordato ancora ieri sera il sindaco ) agli occhi della Comunità (ma questi aspetti saranno valutati dai nostri legali).

Delle affermazioni del Sindaco ci occuperemo in altra sede, visto che, per il ruolo istituzionale che ricopre e le responsabilità dirette che la Legge gli affida, lui non può certo ignorare i fatt.

Per tornare allo scritto della dott.ssa Coluzzi, (che, probabilmente, non conosce tutti gli atti), basterebbe considerare che per la sua “difesa d’ufficio” è costretta a citare provvedimenti del 1986, addirittura relazioni senza alcun valore tecnico-amministrativo di un ex Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale (peraltro – sia detto solo marginalmente -dopo qualche anno costretto a lasciare gli uffici pubblici per fatti di natura urbanistica ed edilizia).

Che il villaggio sia totalmente abusivo non lo dice Legambiente, ma le Sentenza della Magistratura, ormai passate in giudicato.

Così, ? Con Sentenza n. 116 del 14.5.1987 del Pretore Penale di Taranto, definitivamente confermata e passata in giudicato con Sentenza della Suprema Corte dì Cassazione n. 2416 dei 16.10.1989, veniva, tra l’altro, riconosciuta abusiva ed illecita l’attività dei titolari del Villaggio “Pino di Lenne”, ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e condannata la omonima Società al ristoro del danno ambientale per £ 80.000.000 in favore dello Stato e del Comune quale sostituto processuale.
Risarcimento danni che, tra l’altro, ad oggi non è stato ancora recuperato, nonostante le diffide della Corte dei Conti.
In tale Sentenza viene puntualmente e minutamente ricostruita e dichiarata l’abusività dell’intera struttura.

In tale Sentenza si può, tra l’altro, leggere (pag. 11): le < ­<­..opere eseguite,secondo dichiarazione dell’imputato Biondi Silvio, in sostituzione dei vecchi bungalows in vetroresina) sono espressione di una attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio del Comune di Palagiano del tutto arbitraria perché non giustificata da alcun atto d assenso della P.A. ed eseguita fuori della previsione dell’attività a suo tempo autorizzata con la concessione a forma libera del 18.7.1980. Solo ad abundantiam va precisato….. nella specie detta sostituzione integri ugualmente gli estremi dei reati contestati, sul rilievo che la condotta non può non essere assimilata alla nozione di demolizione di un manufatto edilizio seguita dalla sua ricostruzione, sicchè per demolire e ricostruire edifici già esistenti è necessaria la previa concessione edilizia...>>

Ed ancora (pag. 19)

< ­<­..Un ultimo rilievo concerne la concessione edilizia 22.3.86 n° 34, per significare che … nessuna incidenza può attribuirsi all’atto formale suddetto, essendo detto atto meramente confermativo della precedente volontà della P.A. e, com’è noto, gli atti confermativi, quali atti di manifestazione di conoscenza (per lo più con contenuto misto di attestazione e di comunicazione) retroagiscono al momento dell’efficacia del primo atto…. ma non ne modificano gli effetti, né spiegano effetti nuovi e diversi. Sicché, in definitiva, deve escludersi che in forza di detto atto confermativo possano le suddette opere ritenersi “sanate” a posteriori>>.

(Peraltro, erroneamente la dott.sa Coluzi ritiene licenza di esercizio la n° 6144 del 6 luglio 1985: licenza di esercizio non c’è mai stata!)?

Il Tribunale di Taranto – terza sezione civile – con SENTENZA N. 867 del 26.4.1995 nella causa tra Comune di Palagiano e la “S.r.l. PINTUR” (n.d.r. altra società all’epoca costituita ad hoc, e sempre dagli stessi protagonisti per la gestione del villaggio), attinente alla vicenda di che trattasi, ha sancito che,
” .. accertato attraverso la documentazione prodotta che non erano state eseguite le ordinanze emesse dal Sindaco di Palagiano, con le quali era stata disposta la demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate … deve ritenersi avvenuta la acquisizione al patrimonio del comune dei beni in relazione ai quali non era stato ottemperato all’ordine di demolizione”.?

Con Sentenza n° 3020 del 20 marzo 2007 (per citare solo quella definitiva), il Consiglio di Stato ha definitivamente rigettato il ricorso con cui la Curatela fallimentare de “Il Pino di Lenne s.p.a.” aveva ulteriormente impugnato il “diniego della richiesta di condono edilizio”, emesso dal Comune di Palagiano in data 5.4.2004.
E ciò, nonostante che nel processo dinanzi al Consiglio di Stato, alla Curatela Fallimentare, fosse subentrata la Società “Pino di Lenne s.p.a.”, resuscitata (riportata in bonis, si dice tecnicamente) da una perlomeno inopportuna delibera della Giunta Comunale di Palagiano (ma di questo ci occuperemo un’altra volta).?

Nota prot. 2719/V/FRA del 9.11.1993 della Procura Generale della Corte dei Conti, indirizzata al Sindaco di Palagiano e al Presidente della Regione Puglia con cui si chiede “…dettagliata relazione… intesa ad illustrare gli adempimenti procedurali posti in essere da codesta Amministrazione al fine della acquisizione al patrimonio del Comune, ai sensi della L28 febbraio 1985 n° 47, dei manufatti abusivi … nonché delle aree normativamente necessarie alla loro realizzazione. Il Presidente della Regione Puglia vorrà comunicare e documentare le eventuali iniziative per competenza adottate … nell’ipotesi di protratta inerzia della Amministrazione comunale di Palagiano.”

Quanto agli Atti Amministrativi, ne citerò solo uno:?

In data 14.1.1997, prot. 108/06, l’Assessore Regionale all’Urbanistica, nel chiedere urgenti notizie al Sindaco sulla procedura “di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive del villaggio Pino di Lenne, anche al fine di valutare la necessità del ricorso ai poteri sostitutivi previsti dalla L 47/85 “,

tornava a ribadire ” … che le opere abusive ricadono in un ambito soggetto a vincolo paesaggistico di cui alla L 1497/’39 ed al divieto di edificazione di cui all’art. 51 lett h della I. r. 56/1980. ”

E intanto, in aperto spregio ad ogni Sentenza, e quasi beffardamente in coincidenza con il deposito dell’ultima decisione del C.d.S (29.05.2008, rigetto di una impossibile istanza di revisione) … si dà luogo a nuovi interventi e nuove manomissioni e scempi del territorio, con l’aggravante, per quanto innanzi richiamato, di abusi commessi su aree nei fatti già di proprietà comunale.

Sino alla odierna situazione, che tutti possono vedere; se questo sia potuto avvenire, ancora una volta, per ritardi e inerzie colpevoli dell’Amministrazione Comunale e degli Organi di controllo del territorio lo valuterà , ovviamente, la Magistratura.

Quanto al CLUB MAGIC GARDEN, con sede legale in Napoli e sede operativa in c.da Marziotta presso il villaggio abusivo, esso compare il 17 giugno 2009 quando, in suo nome la sig.ra Levchenco Okona presenta al Comune di Palagiano una D.I.A per l’attivazione di un Circolo che svolge prevalente attività nel settore Ricettività, Sport e Turismo con somministrazione di alimenti e bevande (anche alcoliche), riservato ai soli soci;. Il tutto, però, ubicato nella struttura abusivamente ristrutturata, ancorché di fatto di proprietà comunale!

Nell’istanza si dichiara che il Circolo ( di cui oltre alla sig.ra Levchenco risultavano soci costitutivi , il dott. Biondi Silvio, la moglie sig.ra Poliseno Maria, legale rappresentante della S.p.s. Pino di Lenne, ed il sig. Bonatesta Vito residente nel Pino di Lenne) possiede i presupposti e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, compresi quelli igienico-sanitari e si precisa che l’attività viene svolta su tutta la superficie del comprensorio denominato “Il Pino di Lenne” in comodato d’uso.

Come se (questo abbiamo scritto nel comunicato stampa) BASTASSE LA TRASFORMAZIONE IN CLUB PRIVATO PER RENDERE LEGITTIMO L’INTERVENTO, SANARE IL VILLAGGIO ABUSIVO E SUPERARE A PIÈ PARI LE SETENZE DELLA MAGISTRATURA!

Quella DIA sarà rigettata con provvedimento dell’11 agosto 2009 del Responsabile del Settore P.M. e Commercio del Comune di Palagiano, tra l’altro, perché “I manufatti situati presso la struttura denominata “Il Pino di Lenne” sono sprovvisti di titolo abilitativo in sanatoria e relativa agibilità”.