Se posso darvi un consiglio….

28 Aprile 2005 Off Di Life
Novit? sugli accertamenti. L?articolo 1 della Finanziaria 2005, ai commi 341 e 342, ha introdotto un doppio minimo per gli immobili locati, sia ai fini dell?imposta di registro che delle imposte dirette, applicabile, cio?, sia ai fini della liquidazione dell?imposta di Registro derivante dai contratti di locazione di immobili (case, negozi, uffici o altro) e sia ai fini degli accertamenti automatizzati per le imposte sui redditi. Tale doppio minimo ? fissato al 10% del valore dell?immobile. I contribuenti che rispettano il doppio minimo hanno il beneficio di limitare i poteri di accertamento degli Uffici Finanziari sia per le imposte di Registro sia per le imposte sui redditi. Ad esempio, il contribuente che ha un fabbricato del valore di 100 mila euro e che dichiara un canone di locazione minimo di 10 mila euro, sia per l?imposta di registro, sia per le imposte sui redditi, ? escluso dagli accertamenti automatizzati, anche se il canone di affitto realmente incassato dovesse essere di ammontare superiore al suddetto minimo di 10 mila euro. Il guaio ? che il minimo presunto pu? risultare esagerato, soprattutto in un piccolo centro come Palagiano, dove, di norma, ? impensabile chiedere un affitto pari al 10% del valore dell?immobile, cos? come ? difficile che il minimo presunto possa essere rispettato in caso di fabbricati locati da molti anni. Nei confronti dei contribuenti che non dichiarano il canone minimo, quindi, il Fisco potr? esperire gli ordinari poteri di accertamento e istruttori: Resta inteso che dovr? essere il Fisco a dimostrare che la misura del canone dichiarata non ? quella rispondente al vero, per cui chi dichiara il giusto, avendo il contratto regolarmente registrato, non ha nulla da temere. A tal fine si sottolinea che il nuovo art. 41ter del DPR 600/1973, al comma 2, stabilisce che in caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili,  il Fisco presume, salva documentazione contraria, l?esistenza di un rapporto di locazione anche per i quattro periodi di imposta antecedenti quello nel corso del quale ? accertato il rapporto d?affitto. Ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore dell?immobile. Per cui, nel caso dell?esempio sopra esposto, sar? accertato un reddito di 10 mila euro per l?anno in cui si esegue l?accertamento e per ciascuno dei quattro precedenti. E? inoltre previsto (comma 346 della Finanziaria) che i contratti di locazione di unit? immobiliari, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
Novit? in tema di immobili ?sconosciuti? all?erario. Con i commi 332 e 333 dell?articolo 1 della Legge Finanziaria 2005 ? stato disposto l?obbligo di indicazione del codice fiscale nelle denunce di inizio attivit? presentate allo sportello unico comunale per l?edilizia, nei permessi di costruire, nonch? in tutti i contratti di luce, gas e servizi idrici. Inoltre ? previsto che, a decorrere dall?1 aprile 2005, le aziende, gli istituti, gli enti e le societ? richiedano i dati identificativi catastali all?atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere, le stesse informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo o della modifica del contratto. Il ragionamento di fondo ? semplice: con i dati catastali e con le utenze a disposizione ? difficile che l?immobile sfugga ad imposizione fiscale.
Tutte le comunicazioni che devono fare i soggetti interessati dovranno viaggiare ?on line?, per consentire una maggiore affidabilit? delle informazioni e una pi? veloce fruizione delle stesse. Per gli immobili urbani deve essere comunicato il comune amministrativo e l?indirizzo, il comune catastale se diverso da quello amministrativo, la sezione urbana, il foglio, la particella e il subalterno. Per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali deve contenere il comune amministrativo, il comune catastale se diverso da quello amministrativo, la sezione urbana, il foglio, la particella e il subalterno. I dati catastali degli immobili sono riferiti a quanto rappresentato negli atti del catasto edilizio urbano o del catasto terreni e rilevabili dalla consultazione degli atti del catasto.
Per cui, occhio…