IMPORTANTE: ancora in tema di agevolazione IMU su abitazioni in comodato a parenti

11 Dicembre 2013 0 Di Life

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Dato l’approssimarsi della scadenza del versamento della seconda rata IMU, relativamente all’agevolazione che l’Amministrazione ha voluto concedere ai proprietari di abitazioni e pertinenze concesse gratuitamente a parenti entro il primo grado, ritengo opportuno chiarire un aspetto.

Nel rammentare che il Consiglio Comunale ha deliberato la concessione dell’agevolazione già in data 26 novembre 2013 con deliberazione n. 51 subordinando la fruizione di tale beneficio alla condizione che il soggetto passivo d’imposta (ossia il proprietario dell’immobile obbligato al pagamento dell’imposta) appartenga ad un nucleo familiare il cui valore ISEE non sia superiore ad € 40.000,00, occorre approfondire quanto in appresso.

L’art. 2-bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 che dà facoltà ai comuni di prevedere tale agevolazione, al comma 1 prevede che “Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione  economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”.

La citata norma non specifica se il limite dell’ISEE che i comuni sono chiamati a definire deve essere quello del nucleo familiare del soggetto passivo d’imposta o quello del nucleo familiare del comodatario (ossia il parente che effettivamente abita l’immobile agevolato).

A rigor di logica questa Amministrazione, anche a seguito del parere del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, dott.ssa Anna Rizzi, ha inteso stabilire il limite dell’ISEE in € 40.000,00 in capo al nucleo familiare del soggetto passivo d’imposta (o comodante). Appare infatti del tutto fondato il principio secondo il quale, essendo l’IMU un’imposta che grava sulla proprietà (e non sull’effettivo utilizzo degli immobili come avviene invece per la TARES), la concessione del beneficio debba essere commisurata alla capacità contributiva del soggetto passivo d’imposta proprietario dell’immobile e non a quella di chi lo abita. Tale assunto è confermato dal fatto che il soggetto utilizzatore dell’abitazione concessagli in comodato non ha alcun ruolo nel rapporto tributario instauratosi tra l’ente impositore e il soggetto passivo d’imposta.

Successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale, in data 4 dicembre 2013, la VI Commissione Permanente (Finanze) della Camera, con la risoluzione n. 7-00192, si è espressa in maniera del tutto opposta  a quanto detto sinora. Con la detta risoluzione, infatti, viene sostenuta la tesi secondo cui la concessione del beneficio debba essere subordinata al non superamento di un certo limite dell’ISEE, stabilito dai comuni, in capo al nucleo familiare del comodatario, ossia del parente che effettivamente abita l’immobile. Tale interpretazione nasce dal fatto che il disegno di legge di stabilità 2014 approvato dal Senato dovrebbe modificare il D.L. n. 201 del 2011 e, nel nuovo sistema di tassazione immobiliare continuamente in evoluzione, dovrebbe prevedere per la detta fattispecie il riferimento ad un certo limite del valore ISEE del nucleo familiare del comodatario.

Occorre far presente che la norma da cui la VI Commissione Permanente della Camera trae spunto per fornire la detta interpretazione non è ancora in vigore ed eventualmente introdurrà tale previsione legislativa a partire dal 2014.

Va inoltre rilevato che il D.L. n. 102 del 31.08.2013 prevede la possibilità per i comuni di concedere tale agevolazione limitatamente alla seconda rata IMU dovuta per il 2013 e “nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare”.

Premesso inoltre che nella gerarchia delle norme prevista nell’ordinamento giuridico le risoluzioni non hanno portata legislativa ma sono solo interpretazioni delle norme legislative stesse, l’Amministrazione e la Ragioneria comunale ritengono corretto  quanto deliberato il 26 novembre scorso e che dunque la fruizione del beneficio sia subordinata al non superamento della soglia ISEE di € 40.000,00 da parte del soggetto passivo d’imposta.

Ogni eventuale chiarimento potrà comunque essere richiesto all’Ufficio Tributi del nostro Comune.

Francesco Carucci