Finanziaria 2006: il cinque per mille alla ricerca e al volontariato

25 Gennaio 2006 Off Di Life

Cominciamo con l?illustrazione della norma contenuta nella Legge Finanziaria 2006 e relativa alla possibilit? di destinare il 5 per mille dell?IRPEF alla ricerca e al volontariato.
La misura, che riveste carattere sperimentale, ? contenuta nei commi da 337 a 340 dell?articolo unico della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria per l?anno 2006) e si sostanzia in un  meccanismo attraverso il quale i contribuenti possono destinare alla ricerca e al volontariato il 5% dell?imposizione fiscale personale (IRPEF).
Il meccanismo ? simile a quello che regola la destinazione dell?8 per mille. Tuttavia, mentre per l?8 per mille la eventuale scelta del contribuente (fra Stato, Chiesa cattolica e altre cinque confessioni religiose) ha implicazioni unicamente sulla proporzione definitiva delle risorse da assegnare a ogni singola alternativa sopra menzionata, per il 5 per mille il contribuente decide se destinare o meno le risorse alla causa, con ci? incidendo direttamente sull?ammontare delle risorse.
Chiariamo con i numeri, sulla base della stima del gettito complessivo di IRPEF per il 2006 pari a circa 132 miliardi di euro.
Nell?ambito del predetto ammontare, ? certo che l?8 per mille sar? ripartito tra Stato, Chiesa e altre cinque confessioni religiose; l?eventuale scelta del singolo incide unicamente sulla ripartizione fra le singole alternative, per cui chi non manifesta nessuna opzione implicitamente si rimette alle decisioni assunte da tutti gli altri contribuenti.
Con riferimento al 5 per mille, invece, la effettiva somma da destinare alla ricerca e volontariato sar? quella che discender? dalle scelte che saranno manifestate dai contribuenti, per cui solo nell?eventualit? che tutti manifestassero la scelta l?ammontare dei fondi sar? pari al 5 per mille dell?ammontare.
Per cui bisogna fare attenzione, solo l?espressione della volont? implicher? la destinazione della somma alla causa.In virt? di quanto previsto da un decreto legge in attesa di conversione (che dovrebbe attuarsi entro il 28 febbraio p.v.), il meccanismo di contribuzione dovrebbe essere esteso anche al periodo di imposta 2005.Ma a favore di chi sono destinate le risorse?
La normativa fa riferimento al sostegno del volontariato, della ricerca scientifica, sanitaria e universitaria e delle attivit? sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.
Con riferimento alla individuazione dei soggetti beneficiari delle somme, la norma sembra essere abbastanza rigorosa sotto il punto di vista formale, poich? fa riferimento a organizzazioni ed associazioni di cui a normative precise, come le organizzazioni non lucrative di cui all?art. 10 della Decreto legislativo 460 del 1997, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 (art. 7) e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato art. 10 del Decreto 460/1997.
In sostanza vi rientrano le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali (legge 266/1991); le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e i relativi consorzi; le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49 del 1987; le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 287 del 1991 e quelle di cui alla legge n. 383 del 2000.
In fine vi rientrano le fondazioni, le associazioni riconosciute e gli enti ecclesiastici che operano nei settori di cui all?articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 460 del 1997, ossia: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria; beneficenza; formazione e istruzione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089 del 1939 ivi comprese le biblioteche; tutela e valorizzazione della natura e dell?ambiente con esclusione dell?attivit? di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani se esercitata abitualmente; promozione della cultura e dell?arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica.
L?esigenza di richiedere che l?ente o l?associazione risponda a determinati requisiti stabiliti da normative precise in ordine alla loro istituzione ed esistenza ? tesa a tutelare e garantire i contribuenti, affinch? le risorse vengano destinate solo a enti di provata affidabilit?, e che questa sia sostanziale (si spera) e non solo puramente formale.
La concreta applicazione della norma ? affidata a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri di prossima emanazione che avr? il compito di stabilire le modalit? di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalit? dell?assegnazione della quota di gettito dell?imposta IRPEF.