RISPOSTA AD ADANEGRO SULL’INCOMPATIBILITA’ DEI SINDACI REVISORI.

16 Novembre 2012 5 Di Life

Sig.ra Adanegro, non ce ne voglia se abbiamo deciso di risponderle attraverso un nuovo articolo e non tramite commento, per cercare di essere più dettagliati possibile sull’argomento.
Ieri sera, durante il Consiglio Comunale, si è perpetrata l’ennesima scorrettezza a sfregio delle norme ma, ormai la nostra amministrazione ci ha talmente abituati a subire questi atteggiamenti da restarne impassibili e, cosa più grave, con la più totale indifferenza di quella parte di minoranza che è attenta a vigilare (con ragion dovuta) sull’inutilità di un punto all’ordine del giorno inerente la richiesta di sfiducia al Presidente del Consiglio, dato il ritiro della firma da parte del sig. Latagliata, ma finge di non notare, nonostante la grande predisposizione in fatto di “leggi”, l’ineleggibilità perpetrata a sfregio della trasparenza e correttezza politica. Anzi, non solo non la portano all’attenzione dell’assise ma, addirittura, se ne rendono partecipi!
Veniamo ora al dunque! Ieri sera è stato eletto quale sindaco revisore, un parente di uno dei consiglieri comunali. Oramai è giurisprudenza consolidata che anche i sindaci revisori sono assoggettati a quanto previsto dall’art.2399 del Codice Civile il quale prevede l’ineleggibilità di coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado, degli amministratori. Articolo supportato anche da quanto previsto dall’art.236 del Testo Unico degli Enti Locali, il quale recita testualmente, al primo comma:
“valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del C.C., intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente Locale”. Per quanto attiene quest’ultima affermazione, per non creare confusione, si chiarisce che lo stesso Testo Unico, all’art.36 comma 1 recita testualmente: “sono organi di governo del Comune, il CONSIGLIO, la GIUNTA ed il SINDACO”.
A maggior supporto di quanto fino ad ora espresso, menzioniamo una sentenza del TAR Campania, Napoli del 5/4/2006 :
“ VALGONO PER I REVISORI LE IPOTESI DI INCOMPATIBILITA’ DI CUI AL PRIMO COMMA DELL’ART. 2399 DEL CODICE CIVILE INTENDENDOSI PER AMMINISTRATORI I COMPONENTI DELL’ORGANO ESECUTIVO DELL’ENTE LOCALE E CHE LA STESSA DISPOSIZIONE E’ ATTUALMENTE DETTATA DALL’ART.236 COMMA 1 DEL DLG 267/2000 TESTO UNICO DEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI. IL LEGISLATORE E’ ESPRESSAMENTE INTERVENUTO IN MATERIA, AL FINE DI ESTENDERE AI REVISORI DEI CONTI LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’ DEI SINDACI E DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI. NELLA FATTISPECIE L’INCARICO DEL REVISORI DEI CONTI ERA STATO DATO AL NIPOTE DI PRIMO GRADO DI UN AMMINISTRATORE”.

Stando a quanto descritto, resta chiaro ed evidente che il sindaco revisore eletto ieri sera, quale nipote di un amministratore era di fatto INELEGGIBILE quindi, dopo un caso di incompatibilità, eccone uno di ineleggibilità!
Ora chiediamo all’opposizione:
devono sempre essere i cittadini a prestare attenzione e denunciare questi casi, oppure è arrivato il momento di svegliarsi e cominciare a fare il proprio dovere nella maniera migliore possibile? Laddove la cosa vi sfugga, a noi sta bene farvela notare ma, una volta fatto, dobbiamo fare anche il vostro dovere e portare avanti noi quello che spetta a voi in qualità di amministratori?Noi e tanti altri, abbiamo deciso di fare cittadinanza attiva e voi, quando comincerete a fare quello che vi spetta? O vulimmc ben assaj ca sim tutt amisc???

________________________________gli indignati

N.B.: alla luce di quanto sopra, il sindaco revisore eletto e parente del consigliere, decade dal suo ufficio e prende il suo posto, il primo dei non eletti.