L’ANATOCISMO DELLA GIUSTIZIA. di Cleto Iafrate.

10 Gennaio 2013 0 Di Life

 

L’interesse può essere definito la retribuzione a fronte della rinuncia per un dato periodo a disporre di una somma di denaro. Con il termine anatocismo si intende il calcolo degli interessi sugli interessi.

L’equa riparazione, invece, è il diritto ad essere risarciti per le lungaggini processuali, vale a dire per l’eccessiva ed irragionevole durata di un processo. Il diritto all’equa riparazione è previsto dall’art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalla legge nazionale n. 89/2001 (nota come “legge Pinto”).

Ma nel caso in cui anche il giudizio volto ad ottenere l’indennizzo per la irragionevole durata di un processo abbia una durata eccessiva e irragionevole, come ci si regola?

La Corte d’appello di Perugia aveva ritenuto non esperibile il rimedio della legge 89/2001 in relazione ai giudizi sull’equa riparazione.

La Corte di Cassazione – Sez. VI civile – ha inaugurato questo nuovo anno con la sentenza nr. 1/2013 con cui ha stabilito che anche il giudizio volto ad ottenere l’indennizzo per la irragionevole durata del processo deve rispettare le regole dell’ordinario processo di cognizione; pertanto è soggetto all’esigenza di una definizione in tempi ragionevoli.

I Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che 4 anni e 6 mesi sono troppi anche per un giudizio sull’equa riparazione che non dovrebbe superare i due e hanno riconosciuto al ricorrente la somma di euro 1.187 a titolo di risarcimento per “il ritardo del giudizio per l’accertamento del ritardo della Giustizia”. Ottimo direi.