Tesi a confronto sulla violazione l’art. 78, comma 3, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dell’Assessore Petrocelli

21 Ottobre 2012 3 Di Life

Cari dissidenti, in merito alla questione del Geom. Petrocelli ritengo che aldilà della buona fede o meno di Salvatore, sarebbe opportuno che rassegnasse le dimissioni, oppure, dovrebbe essere il Sindaco a revocargli la delega. Ma essendo il Sindaco privo qualsiasi strumento di conoscenza amministrativa e a digiuno assoluto di come ci si comporta politicamente in questi casi è pacifico pensare che rimarrà inerme in attesa di ordini rivenienti dalle ombre.

La vicenda di Petrocelli è molto delicata, in effetti i dissidenti hanno ragione quando dicono che la questione potrebbe avere risvolti di tipo penale ( che io fino a ieri ignoravo), infatti violando l’art. 78, comma 3, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che “i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”. Si potrebbe configurare il reato di cui all’art. 323 del codice penale (abuso d’ufficio), cosa tra l’altro già accaduta in una Procura della Repubblica del Veneto che ha chiesto il rinvio a giudizio per l’assessore ( libero Professionista)perchè, ritiene che egli (l’assessore)si sia procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale, corrispondente alla remunerazione delle pratiche edilizie svolte. Per completezza di informazione va detto anche che la Procura ha altresì chiesto il rinvio a giudizio anche del sindaco, perchè ha nominato assessore quel libero professionista.

Su questa vicenda ci sono tesi contrastanti,gli”innocentisti” sostengono che non esiste nessuna disposizione di legge dove si stabilisce che la violazione dell’art. 78, comma 3, del TUEL debba essere punita dall’art. 323 c.p.

Inoltre alcuni avvocati sostengono che “l’abuso d’ufficio è un reato proprio del pubblico ufficiale; il libero professionista (che sia anche assessore) quando presenta una pratica al proprio comune non lo fa in qualità di pubblico ufficiale, cioè da assessore, ma da libero professionista! Da qui nasce il dubbio che la contestazione di questo reato appare un pò tirata coi capelli e mal si concilia con il reato di abuso di ufficio, anche perchè manca il compimento di un atto amministrativo illegittimo da parte del soggetto.

Invece,”secondo i colpevolisti, i quali sostengono la tesi più restrittiva e rigorosa, la disposizione violata vieta a qualsiasi assessore (e, quindi, non solo a quelli ai quali sia assegnata l’urbanistica, l’edilizia o i lavori pubblici) di svolgere attività libero professionale nel proprio comune”.

L’art. 323 del CP stabilisce che:”Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni…”.
Per alcune Procure della Repubblica “la formulazione della norma (dell’art. 78, c. 3 del TUEL) dove si legge:”…devono astenersi…” va pacificamente tradotta in un divieto esplicito dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato, la cui violazione non può che rientrare nell’ipotesi di reato di cui all’art. 323 del C.P”.
“Quando un Professionista accetta la nomina da assessore è consapevole che omettendo di astenersi da incarichi rientra nell’ipotesi degli “… altri casi prescritti…” dell’art. 323 del C.P. per effetto dell’art. 78, c. 3 del TUEL, a nulla serve sostenere che non era a conoscenza di questa norma”.Inoltre, quando un professionista viola consapevolmente il dovere di astensione dalla professione prescritto come un DOVERE dalla legge, come può sostenere la non intenzionalità di procurare a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale, posto che l’ingiustizia dell’assunzione dell’incarico è in re ipsa discendente alla violazione del precetto legislativo, posto a tutela dell’imparzialità della PA dall’art. 92 della costituzione”.

Queste sono alcune tesi contrapposte su questo problema, tesi naturalmente non mie ovviamente.

Concludo che, in questi casi per opportunità sarebbe meglio che l’amico Petrocelli si dimettesse, solo ed esclusivamente per il suo bene.

“Sicuro” che questo articolo sarà (forse) ignorato dal Geometra Petrocelli.

Lo saluto cordialmente.

Au revoir

N.B. questo articolo vuole essere un contributo alla discussione e niente più 🙂 😉